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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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b. controllo dell’accesso ai locali e agli impianti: l’accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali è rifiutato alle persone non autorizzate;

c. controllo dei supporti di dati: le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare o rimuovere supporti di dati;

d. controllo di memoria: le persone non autorizzate non possono né introdurre dati personali nella memoria né consultare dati memorizzati, né modificarli o cancellarli;

e. controllo degli utenti: le persone non autorizzate non possono utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l’ausilio di impianti di trasmissione;

f. controllo del trasporto: le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare o cancellare dati personali al momento della comunicazione o del trasporto di supporti di dati;

g. controllo dell’introduzione: nei sistemi automatizzati può essere verificato quali dati personali sono stati introdotti o modificati in quale momento e da chi;

h. controllo di comunicazione: può essere verificato a chi sono stati comunicati dai personali con l’ausilio di impianti di trasmissione;

i. ripristino: la disponibilità e l’accesso ai dati personali possono essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico;

j. garanzia della disponibilità di tutte le funzioni del sistema (disponibilità), della segnalazione di eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e della protezione dei dati personali registrati da danneggiamenti dovuti a malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati);

k. individuazione: le violazioni della sicurezza dei dati possono essere rapidamente individuate e possono essere adottati provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze.

Art. 3 Verbalizzazione

1 Se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati emerge che, nonostante i provvedimenti previsti dal titolare del trattamento, sussiste ancora un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate, il privato titolare del trattamento e il suo responsabile del trattamento verbalizzano almeno le seguenti operazioni: registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione o distruzione.

2 Gli organi federali e i loro responsabili del trattamento verbalizzano almeno le seguenti operazioni: registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione o distruzione.

3 La verbalizzazione fornisce informazioni sul tipo di operazione di trattamento, sull’identità della persona che l’ha effettuato, sull’identità del destinatario e sul momento in cui è avvenuto il trattamento.