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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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4 I verbali devono essere conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Sono accessibili esclusivamente agli organi e alle persone incaricate di vigilare sulle disposizioni in materia di protezione dei dati o di ripristinare l’affidabilità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati e possono essere utilizzati soltanto a tale fine.

Art. 4 Regolamento dei privati sul trattamento

1 Il titolare e il suo responsabile del trattamento stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

a. trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione; o

b. eseguono una profilazione a rischio elevato.

2 Il regolamento per il trattamento contiene almeno indicazioni:

a. sullo scopo del trattamento;

b. sulle categorie di persone interessate e sulle categorie di dati personali trattati;

c. sulla durata di conservazione dei dati personali o sui criteri per stabilire tale durata;

d. sull’organizzazione interna;

e. sull’origine dei dati personali e sulle modalità della loro raccolta;

f. sui provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la sicurezza dei dati;

g. sulle autorizzazioni d’accesso nonché sul tipo e sulla portata dell’accesso;

h. sui provvedimenti per ridurre i dati al minimo;

i. sulle procedure di trattamento dei dati, in particolare le procedure di registrazione, rettifica, comunicazione, conservazione, archiviazione, pseudonimizzazione, anonimizzazione e cancellazione o distruzione dei dati;

j. sulla procedura di esercizio del diritto d’accesso e del diritto di farsi consegnare o esigere la trasmissione dei dati.

3 Il privato aggiorna regolarmente il regolamento e lo mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati in una forma a lui comprensibile.

Art. 5 Regolamento degli organi federali sul trattamento

1 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

a. trattano dati personali degni di particolare protezione;

b. effettuano una profilazione;

c. trattano dati personali ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;