Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
il Parlamento elaborerà un’ordinanza sul rapporto di lavoro dell’Incaricato. Il rapporto di lavoro del segretario permanente dell’IFPDT continuerà invece a essere disciplinato nell’OLPD e retto dalla legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers) e dalle sue disposizioni esecutive (art. 37 cpv. 2 P-OLPD).
La base legale per i trattamenti di dati da parte dell’IFPDT (art. 40 P-OLPD) è ora disciplinata in modo più dettagliato, finora lo era in modo più generale nell’ambito del sistema di gestione degli atti. Inoltre, l’articolo 48 nLPD prescrive che l’IFPDT debba istituire un autocontrollo al fine di assicurare al suo interno l’esecuzione conforme delle norme federali. Queste misure di controllo sono definite nell’ordinanza (art. 41 P-OLPD), in base alla quale l’IFPDT deve elaborare un regolamento sulla protezione dei dati per tutti i suoi trattamenti automatizzati e verificarne il rispetto.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Il P-OLPD ha ripercussioni autonome sulla Confederazione soltanto nell’ambito delle deleghe della nLPD:
- i titolari del trattamento dovranno assumere un certo onere per attuare le modifiche dei requisiti minimi di sicurezza dei dati. Tale onere dovrebbe tuttavia essere
contenuto, perché la normativa essenziale è stata ripresa dal diritto vigente e
modificata solo in singoli punti. Generano nuove spese in particolare l’estensione dell’obbligo di verbalizzazione e la modifica della durata di conservazione dei verbali da uno a due anni, perché a tal fine sarà necessario adeguare il sistema una volta sola e occorrerà disporre di maggiori capacità di memorizzazione;
- un certo onere supplementare risulterà probabilmente anche dal fatto che d’ora innanzi in linea di massima ogni organo federale dovrà nominare un consulente per la protezione dei dati. L’onere dovrebbe tuttavia essere limitato, poiché oggi molti uffici federali hanno già un consulente per la protezione dei dati. A determinate condizioni alcuni organi federali dovranno tuttavia mettere a disposizione dei loro consulenti maggiori risorse, perché il profilo dei requisiti e dei compiti di questi ultimi è
disciplinato in maniera più esaustiva rispetto al diritto vigente. In generale, non è possibile quantificare l’onere legato all’aumento del fabbisogno di risorse per i singoli organi federali. Esso può variare fortemente a seconda delle dimensioni dell’organo federale (a determinate condizioni è possibile nominare un consulente per la
protezione dei dati comune) e dei suoi compiti. Occorre quindi partire dal presupposto che il fabbisogno di risorse ad esempio di un organo federale la cui attività principale riguarda il trattamento dei dati o che tratta regolarmente dati personali degni di
particolare protezione, sarà più elevato di quello di un organo federale che tratta dati personali principalmente nell’ambito di attività amministrative generali e non
nell’ambito della sua attività principale. Di contro, dal rafforzamento dei consulenti per la protezione dei dati può risultare un certo sgravio per l’IFPDT.
Per la Confederazione le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale saranno
avvertite in particolare presso l’IFPDT che in virtù della nLPD dovrà assumere numerosi nuovi compiti e, in misura minore, presso l’UFG il quale dovrà anche esaminare il livello di
protezione di altri Stati e organismi internazionali. Il messaggio del 15 settembre 2017
concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati (FF 2017 5939 pagg. 6153 segg.) prevede pertanto risorse supplementari per l’IFPDT e l’UFG. Le richieste di risorse per
l’IFPDT e l’UFG sono state presentate al Consiglio federale in separata sede.