Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Ulteriori disposizioni esecutive del diritto d’accesso sono in parte state riprese dal diritto previgente. La disposizione sul termine per il diritto d’accesso è quindi stata adeguata

soltanto sotto i profili terminologico e sistematico (art. 22 P-OLPD). Anche le eccezioni alla gratuità del diritto d’accesso (art. 23 P-OLPD) rimangono le medesime, fatta salva la

soppressione dell’eccezione riguardante la mancanza di interesse degno di protezione

perché si tratta ora di un motivo di rifiuto dell’accesso secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera c nLPD.

Non è invece stato ripreso nel P-OLPD l’accesso ai dati di una persona deceduta perché tale normativa il livello dell’ordinanza non era adeguato per tale regola e un articolo di legge a tale riguardo è stato rifiutato dal Parlamento nel D-LPD.

La revisione ha introdotto a livello di legge un diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. A tale diritto devono essere applicate per analogia la maggior parte delle disposizioni esecutive del diritto d’accesso (art. 24 P-OLPD).

2.4 Consulente per la protezione dei dati

Le attuali disposizioni sul titolare della protezione dei dati (art. 12a e 12b OLPD) e sul

consulente per la protezione dei dati dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 23 OLPD) sono sostituite da quelle sul consulente per la protezione dei dati. In proposito vi è una regola separata per il titolare privato del trattamento (art. 25 P-OLPD) e gli organi federali (art. 27 segg. P-OLPD).

Poiché i requisiti per il consulente e i suoi compiti principali, nei confronti del titolare privato del trattamento, sono già disciplinati nell’articolo 10 nLPD, la disposizione dell’ordinanza si limita principalmente a precisare i compiti.

Invece la normativa sul consulente degli organi federali è di competenza del Consiglio

federale. Non soltanto i singoli dipartimenti e la Cancelleria federale ma in linea di massima ogni organo federale dovrà designare un consulente. Tuttavia, in particolare per evitare di perdere opportune sinergie che permettono di risparmiare risorse in particolare per quanto concerne gli organi federali di dimensioni ridotte e quelli con una speciale struttura

organizzativa, più organi federali possono designare insieme un consulente per la protezione dei dati. I requisiti per questo consulente, per quanto ragionevolmente applicabili agli organi federali, sono uguali a quelli per i titolari privati del trattamento e anche i compiti, nella misura in cui siano paragonabili, sono gli stessi.

2.5 Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Per sgravare sotto il profilo amministrativo le PMI che non eseguono trattamenti di dati

rischiosi, l’articolo 12 capoverso 5 nLPD ha delegato al Consiglio federale la competenza di prevedere eccezioni all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento per le imprese con meno di 250 collaboratori. L’ordinanza stila un elenco negativo delle eccezioni

enumerando i trattamenti di dati a rischio (p. es. il trattamento su vasta scala di dati personali particolarmente degni di protezione) (art. 26 P-OLPD). Il catalogo si basa sulla definizione di «rischio elevato» contenuta nella valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati

nell’articolo 22 capoverso 2 nLPD.

2.6 IFPDT

Benché la nLPD modifichi l’IFPDT in molti aspetti fondamentali, è stato possibile riprendere, con lievi modifiche, le disposizioni sulla sede e sulla relazione e comunicazione con altre autorità (cfr. art. 37–39 P-OLPD). Alla luce della modifica della procedura di elezione secondo cui in futuro l’Incaricato federale sarà eletto dall’Assemblea federale (art. 43 cpv. 1 nLPD), 11/82