Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
cpv. 1). L’articolo 41 regola le pretese che le persone interessate possono far valere nei confronti di un organo federale titolare del trattamento che li riguarda.
L’organizzazione e le competenze dell’IFPDT sono definite nel capitolo 7. L’Incaricato
federale è eletto dall’Assemblea federale (art. 43 cpv. 1). Questa nuova procedura è stata introdotta dalle Camere federali. La durata, il rinnovo del mandato nonché la fine dei rapporti di funzione sono disciplinati nell’articolo 44, mentre l’articolo 47 riguarda le attività accessorie. Il Parlamento ha inoltre introdotto articoli sul preventivo dell’IFPDT (art. 45) e sulle
incompatibilità con la funzione dell’Incaricato federale (art. 46). L’articolo 48, ultima
disposizione di questa prima sezione relativa all’organizzazione dell’IFPDT, riguarda
l’autocontrollo dell’IFPDT. Una seconda sezione riguarda le inchieste dell’IFPDT e prevede che quest’ultimo apra, d’ufficio o su denuncia, un’inchiesta nei confronti di un organo federale o di un privato se indizi sufficienti lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 49 cpv. 1). L’IFPDT ha determinate attribuzioni (art. 50) e può adottare provvedimenti amministrativi (art. 51). La sezione 3 contiene le disposizioni relative all’assistenza amministrativa tra l’IFPDT e altre autorità in Svizzera (art. 54) o autorità estere (art. 55). La nLPD conferisce anche altri compiti all’IFPDT (art. 56–58), in particolare la tenuta di un registro delle attività di trattamento degli organi federali (art. 56). Per alcune prestazioni fornite a privati, l’IFPDT riscuote emolumenti
(art. 59).
Infine, la nLPD contiene un catalogo di disposizioni penali relative alla violazione dei diversi obblighi legali (cap. 8, art. 60–66), nonché un certo numero di disposizioni finali (cap. 10,
art. 68–74) tra le quali occorre menzionare la disposizione transitoria relativa ai dati
concernenti persone giuridiche (art. 71) che è importante per l’adeguamento delle ordinanze settoriali (cfr. all. 2 della presente ordinanza).
1.3 Revisione di altre leggi federali
La revisione totale della LPD ha reso necessario modificare numerose leggi settoriali. Anche in seguito alla revisione dell’OLPD (P-OLPD) devono quindi essere modificate molte
ordinanze.
1.4 Aspetti giuridici
L’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è un’ordinanza esecutiva della legge federale sulla protezione dei dati riveduta dal Parlamento il 25 settembre 2020. In tal senso, l’ordinanza rispetta la legge e si può rimandare alle spiegazioni contenute nel messaggio per quanto concerne gli aspetti giuridici (cfr. FF 2017 5939 pagg. 6165 segg.).
2 Lineamenti della revisione dell’OLPD
In seguito sono illustrate le novità principali del P-OLPD.
2.1 Sicurezza dei dati
L’articolo 8 capoverso 3 obbliga il Consiglio federale a emanare disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati. Le nuove normative si riallacciano allo standard dei vigenti articoli 8 e seguenti OLPD in materia di sicurezza dei dati. Le disposizioni sono tuttavia rielaborate, integrate e adeguate allo stato attuale della tecnica e per soddisfare le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/680 rilevante per lo Spazio Schengen. Riveste
un’importanza centrale anche la compatibilità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) affinché le imprese svizzere attive nell’UE che garantiscono una protezione