Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

dei dati o il ripristino della confidenzialità, dell’integrità, della disponibilità e della tracciabilità dei dati e possono essere utilizzati soltanto a tal fine. In seguito all’ultima integrazione,

l’ordinanza precisa ora che i verbali sono accessibili anche ai responsabili della sicurezza affinché possano ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. È naturalmente fatta salva l’utilizzazione per scopi previsti da leggi speciali, ad esempio nel quadro di un procedimento penale.

L’articolo 10 capoverso 1 terzo periodo OLPD è stato soppresso. Sarebbe contrario al

sistema se l’IFPDT potesse formulare raccomandazioni nel settore della sicurezza dei dati che è sottoposto alla punibilità secondo l’articolo 61 lettera c. Inoltre, l’IFPDT in virtù della sua competenza decisionale generale può ordinare una verbalizzazione nell’ambito di

un’inchiesta secondo l’articolo 51 nLPD.

Art. 4 Regolamento dei privati sul trattamento

L’obbligo di stabilire un regolamento era rivolto al «detentore della collezione di dati

automatizzata e sottoposta a notifica» secondo l’articolo 11a cpv. 3 LPD che non può

invocare l’articolo 11a capoverso 5 lett. b–d per non notificare le sue collezioni di dati (art. 11 cpv. 1 OLPD). Dato che la nLPD non prevede più l’obbligo di notificare le collezioni di dati per i responsabili dei trattamenti privati (art. 11a LPD), l’articolo 11 OLPD non può essere ripreso tale quale.

L’obbligo di redigere un regolamento sul trattamento incombe al titolare e al suo

responsabile. Per analogia con l’articolo 12 capoverso 1 nLPD, anche tali regolamenti devono essere redatti separatamente.

Conformemente all’approccio basato sul rischio della normativa sulla sicurezza dei dati, un regolamento sul trattamento deve sempre essere elaborato in presenza di un rischio elevato. Così i titolari del trattamento privati devono allestire un regolamento sul trattamento per i trattamenti automatici se trattano su grande scala dati personali degni di particolare

protezione (lett. a) o eseguono una profilazione a rischio elevato (lett. b). La lettera a

corrisponde alla regola dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a nLPD e riguarda il trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione. Sono quindi esclusi i casi isolati in cui sono trattati dati personali degni di particolare protezione.

Il capoverso 2 contiene un elenco dei contenuti minimi che devono essere previsti nel

regolamento sul trattamento. I contenuti sono stati ripresi in forma leggermente modificata dagli articoli 11 capoverso 1 e 21 capoverso 2 OLPD e completati. Come finora, il

regolamento sul trattamento deve essere strutturato come una documentazione o un

manuale e deve servire a tal fine al titolare del trattamento11. In virtù del rimando

dell’articolo 5 capoverso 2 P-OLPD, il capoverso 2 si applica anche agli organi federali e rappresenta quindi una normativa unificata per privati e organi federali:

– le indicazioni nelle lettere a, b e c corrispondono all’articolo 12 capoverso 2 lettere b, c ed e nLPD. Si tratta di indicazioni che devono assolutamente figurare nel registro delle attività di trattamento. Possono pertanto essere copiate dal registro;

– come finora i titolari e i responsabili privati del trattamento devono descrivere

l’organizzazione interna nel regolamento sul trattamento (lett. d). Ciò comprende anche la descrizione dell’architettura e delle modalità di funzionamento del sistema;

– conformemente all’articolo 21 capoverso 2 lettera b OLPD, nel regolamento sul

trattamento vanno indicati anche la provenienza e il genere dei dati ottenuti. Per

11 Cfr. commento UFG, 6.1.4.