Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
La presente disposizione prevede l’obbligo, unicamente per l’organo federale, d’informare il competente consulente per la protezione dei dati della conclusione di un contratto con il responsabile del trattamento o dell’autorizzazione di subappaltare il trattamento dei dati personali a un terzo. Il trattamento di dati personali da parte di un responsabile pone in
generale maggiori rischi per la protezione dei dati delle persone interessate. L’organo
federale è pure tenuto a informare quanto prima il consulente dei problemi incontrati per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni legali o contrattuali sulla protezione dei dati.
4.1.3 Comunicazione di dati personali all’estero
Per seguire la sistematica della legge, le disposizioni sulla comunicazione di dati personali all’estero sono collocate nel primo capitolo dedicato alle disposizioni generali. Occorre
precisare diverse nozioni relative alle comunicazioni all’estero e il P-OLPD lo fa in cinque articoli distinti. Un primo articolo permette di concretizzare i criteri di cui deve tenere conto il Consiglio federale al fine di stabilire se uno Stato o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata. Un secondo articolo chiarisce l’oggetto delle clausole di protezione dei dati di un contratto e delle garanzie specifiche che garantiscono una protezione adeguata. Un terzo articolo riguarda le clausole tipo di protezione dei dati, un quarto si concentra sulle norme interne dell’impresa vincolanti e un quinto introduce altre garanzie adeguate sulla base della competenza del Consiglio federale in virtù dell’articolo 16 capoverso 3 nLPD.
Art. 8 Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato estero o di un organismo internazionale
Se sono adempiuti alcuni criteri, il Consiglio federale può decidere che uno Stato (come anche un territorio o uno o più settori specifici di uno Stato) o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata.
Prima di indicare in dettaglio i fattori di cui dovrà tenere conto il Consiglio federale per
decidere in merito all’adeguatezza, occorre precisare cosa si intende per «territorio» o
«settore determinato». In particolare negli Stati federali è infatti possibile che lo Stato federale non disponga di una legislazione che assicura una protezione adeguata ma che uno Stato federato sia invece provvisto di un regime di protezione dei dati adeguato e valido sul suo territorio. Per quanto concerne il «settore specifico», può ad esempio essere citato il
riconoscimento da parte della Commissione europea della parziale adeguatezza del Canada, nella misura in cui una legislazione di protezione specifica per il settore privato permetteva di riconoscere una protezione adeguata soltanto a questo settore14. Fino al luglio 2020, tale era il caso anche degli Stati Uniti, a causa del Privacy Shield CH-USA (scudo della privacy CH-USA) che permetteva il libero trasferimento dei dati unicamente verso le imprese che si erano impegnate a rispettare i principi vincolanti dello scudo di protezione15. Si possono anche menzionare altri settori particolari come le assicurazioni o il trattamenti di dati16 da parte di un responsabile dei dati. La nozione di organismo internazionale è stata precisata nel messaggio concernente la legge sulla protezione dei dati. Si tratta di «qualsiasi istituzione internazionale,
14 Decisione 2002/2/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici, GUCE, L 2 del 4 gennaio 2002. Si veda anche l’osservazione dell’IFPDT sul Canada nel suo elenco di Stati con una legislazione che garantisce una protezione adeguata: https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2020/staatenliste.pdf.download.pdf/20200908_Staatenliste_f.pdf (documento disponibile soltanto in francese).
15 Dopo che, il 16 luglio 2020, la CGUE ha invalidato il Privacy Shield UE-USA (sentenza «Schrems II»), l’IFPDT ha soppresso la menzione «livello adeguato a determinate condizioni» per gli Stati Uniti sul suo elenco di Stati. Si veda anche il comunicato dell’IFPDT: https://www.admin.ch/gov/it/paginainiziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80318.htmle il relativo parere : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64260.pdf.
16 Cfr. De Terwangne Cécile/Gayrel Claire, Le RGPD et les transferts internationaux de données à caractère personnel, in : Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR): analyse approfondie, Cahiers du CRIDS; n. 44, 2018, http://www.crid.be/pdf/public/8344.pdf, pag. 297.