Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
Nella frase introduttiva del capoverso 1 l’espressione «collezioni di dati automatizzati» che figura all’articolo 21 capoverso 1 frase introduttiva OLPD, è sostituita con «trattamenti»,
perché la nLPD non la usa più Secondo questa norma gli organi federali titolari del
trattamento allestiscono un regolamento sul trattamento nei casi elencati alle lettere a–f.
In considerazione della soppressione dell’espressione «profilo della personalità» e
dell’introduzione del termine «profilazione» nella nLPD, occorre modificare l’articolo 21 capoverso 1 lettera a OLPD, prevedendo all’articolo 5 capoverso 1 P-OLPD, che l’organo federale titolare del trattamento sia tenuto a stabilire un regolamento sul trattamento se tratta dati personali degni di particolare protezione (lett. a), se effettua una profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f nLPD (lett. b) o se tratta dati personali ai sensi dell’articolo 34
capoverso 2 lettera c nLPD (lett. c). La fattispecie di cui alla lettera a corrisponde al diritto vigente secondo la LPD. Invece, le lettere b e c sono nuove: sostituiscono l’obbligo
dell’organo federale titolare del trattamento di stabilire un regolamento sul trattamento per ogni collezione di dati automatizzata dei profili della personalità (art. 21 cpv. 1 lett. a OLPD).
L’articolo 5 capoverso 1 lettera d P-OLPD è oggetto di sole modifiche redazionali rispetto all’articolo 21 capoverso 1 lettera c OLPD.
Rispetto all’articolo 21 capoverso 1 lettera d OLPD, nell’articolo 5 capoverso 1 lettera e l’espressione «collezione di dati» è sostituita da «raccolte di dati».
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera f P-OLPD deve essere stabilito un regolamento sul trattamento anche se l’organo federale titolare del trattamento gestisce un sistema
d’informazione o gestisce raccolte di dati insieme ad altri organi federali. Questa disposizione sostituisce l’articolo 21 capoverso 1 lettera b OLPD che prevede un tale obbligo quando una collezione di dati automatizzati è utilizzata da diversi organi federali.
Il capoverso 2 rimanda alla normativa sui contenuti del regolamento dei privati sul
trattamento. Si rimanda quindi alle osservazioni fatte in precedenza.
Il capoverso 3 riprende in forma leggermente modificata l’articolo 21 capoverso 3 OLPD.
L’espressione «organo di controllo» è sostituita con «consulente per la protezione dei dati» e «IFPDT». Mentre il regolamento sul trattamento deve essere notificato al consulente per la protezione dei dati anche senza che questi ne faccia richiesta, all’IFPDT deve essere
trasmesso soltanto su richiesta.
4.1.2 Responsabilità del trattamento
Sotto il profilo sistematico, gli articoli relativi alla responsabilità del trattamento sono collocati nella prima parte sulle disposizioni generali nella misura in cui si applicano al settore pubblico e al settore privato. Ciò permette una migliore coerenza con la sistematica della nLPD.
Art. 6 Modalità
L’articolo 6 P-OLPD stabilisce le modalità applicabili quando un titolare del trattamento affida il trattamento di dati personali a un responsabile conformemente all’articolo 9 nLPD.
Corrisponde in parte all’articolo 22 OLPD che disciplina il trattamento di dati da parte di un terzo su mandato di un organo federale.
Sotto il profilo redazionale la nuova disposizione sostituisce il termine «terzo» dell’articolo 22 capoverso 2 e 3 OLPD con «responsabile del trattamento» e, nei primi due capoversi, il termine «titolare del trattamento» sostituisce i «organo federale» nella misura in cui, e 22/82