Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
a prescindere che si tratti di un’organizzazione o di un’autorità giurisdizionale» (FF 2017 5939 pag. 6029)17.
Per stabilire se uno Stato (o un territorio o un settore specifico) o un organismo internazionale assicura una protezione adeguata, occorre in particolare tenere conto dei seguenti criteri (art. 8 cpv. 1 P-OLPDT):
– gli impegni internazionali dello Stato o dell’organismo internazionale nel settore della protezione dei dati; (cpv. 1 lett. a);
– il rispetto dei diritti dell’uomo (cpv. 1 lett. b);
– la legislazione vigente in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la
giurisprudenza pertinente (cpv. 1 lett. c).
Questi primi tre aspetti implicano segnatamente che sia tenuto conto dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della legislazione generale e speciale pertinente dello Stato, compresa quella riguardante la sanità pubblica, la difesa, la sicurezza nazionale e il diritto penale, nonché l’accesso delle autorità pubbliche ai dati personali:
– la garanzia effettiva dei diritti delle persone interessate e della tutela giuri-
sdizionale (cpv. 1 lett. d).
Non occorre soltanto verificare se le persone hanno diritti previsti da una base legale ma anche se a tali diritti è effettivamente data attuazione:
– il funzionamento efficace di una o più autorità indipendenti che sono incaricate della protezione dei dati nello Stato interessato o alle quali è assoggettato un organo
internazionale e che dispongono di poteri e competenze sufficienti. In tal senso le esigenze minime della Convenzione STE 108 devono essere adempiute (cpv. 1,
lett. e).
Il Consiglio federale può peraltro tenere conto anche dell’esistenza di una valutazione relativa al livello di protezione effettuata sia da un’autorità estera incaricata della protezione dei dati (proveniente da uno Stato che garantisce una protezione adeguata) sia da un organismo internazionale (cpv. 2). Per organismo internazionale ai sensi del presente capoverso si può segnatamente intendere il Comitato convenzionale istituito dalla Convenzione STE 108.
Anche le valutazioni effettuate dalla Commissione europea possono costituire una fonte di informazioni.
L’articolo 8 P-OLPD prevede anche che l’adeguatezza della protezione dei dati dello Stato o dell’organismo interessato sia periodicamente oggetto di una nuova valutazione (cpv. 3). Se constata, in tale contesto o attraverso altre informazioni disponibili, che uno Stato o un
organismo internazionale non garantisce una protezione adeguata, il Consiglio federale deve modificare, sospendere o abrogare la sua decisione ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 nLPD. Ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, la sentenza «Schrems II», resa dalla CGUE nel luglio 2020, ha indotto l’IFPDT a rivedere la sua posizione riguardo a tale Stato (e a
modificare il suo elenco), perché tale informazione era «disponibile». Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può modificare la lista degli Stati o degli organismi internazionali in modo urgente, sulla base dell’articolo 7 capoverso 3 LPubb18 che autorizza le pubblicazioni urgenti.
17De Terwangne Cécile/Gayrel Claire citano ad esempio l’Agenzia mondiale antidoping di Montréal alla quale sono trasferiti dati sensibili riguardanti la salute degli sportivi di altro livello, op. cit., pag. 296.