Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
garantire che il destinatario rispetti le clausole contrattuali di protezione dei dati o le garanzie specifiche. Questo capoverso riprende sostanzialmente l’articolo 6 capoverso 4 OLPD e permette di garantire che il destinatario dei dati comunicati rispetti il quadro giuridico di protezione dei dati applicabile in Svizzera.
Infine il capoverso 3 riprende l’articolo 6 capoverso 2 OLPD riguardante il dovere
d’informazione del titolare del trattamento che è modificato soltanto dal punto di vista
redazionale, in particolare con la sostituzione dell’espressione «detentore della collezione di dati».
Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati
Come nell’ambito delle comunicazioni di dati all’estero fondate su clausole contrattuali di protezione dei dati e su garanzie specifiche, le comunicazioni fondate su clausole tipo di protezione dei dati (art. 16 cpv. 2 lett. d nLPD) devono effettivamente rispettare il diritto svizzero della protezione dei dati. Così l’articolo 10 capoverso 1 P-OLPD riprende anche l’articolo 6 capoverso 4 OLPD e precisa che il titolare del trattamento deve prendere
provvedimenti adeguati per assicurarsi che il destinatario rispetti le clausole tipo. Il commento dell’Ufficio federale di giustizia sull’OLPD20 precisa questo obbligo di diligenza: l’adeguatezza dei provvedimenti dipenderebbe dalle circostanze del caso concreto. Le esigenze sarebbero più severe per i dati sensibili o i profili della personalità che per gli altri dati personali.
Sebbene l’espressione «profilo della personalità» sia stata eliminata nella nLPD, la
spiegazione rimane pertinente: le misure adeguate devono essere adeguate alle circostanze concrete.
Peraltro, l’articolo 10 capoverso 2 P-OLPD precisa l’articolo 16 capoverso 2 lettera d nLPD secondo cui le clausole tipo di protezione dei dati che possono essere elaborate da un privato o da un organo federale devono essere sottoposte all’IPDT. Quindi quest’ultimo prende una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA) nel termine previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del 25 maggio 201122 sui termini ordinatori (OTOr) e pubblica sul proprio sito internet un elenco delle clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto.
Art. 11 Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati
Le norme interne dell’impresa vincolanti si applicano a tutte le imprese che appartengono a uno stesso gruppo che le devono rispettare. Queste regole non disciplinano soltanto i punti menzionati nell’articolo 9 capoverso 1 P-OLPD, ma anche la struttura e i dati di contatto del gruppo di imprese e di ciascuna delle sue unità nonché i meccanismi predisposti in seno ai gruppi di imprese per garantire che queste norme siano effettivamente rispettate.
Conformemente all’articolo 16 capoverso 2lettera e nLPD, queste norme interne dell’impresa vincolanti devono essere sottoposte all’IFPDT che prende una decisione secondo l’articolo 5 PA nel termine previsto dall’articolo 4 OTOr.
Art. 12 Codici di condotta e certificazioni
20Cfr. il commento UFG, 5.2 (disponibile soltanto in francese e tedesco).