Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

«reale» una persona è filmata con un sistema di videosorveglianza fissa o un drone,

occorrerà informare di quest’attività mediante una segnaletica chiara o una campagna di informazione.

Cpv. 2

Per permettere una presentazione chiara e comprensibile, le informazioni possono essere accompagnate da pittogrammi. L’impiego di pittogrammi non può che avvenire in aggiunta alla comunicazione delle informazioni necessarie alle persone interessate e al fine di

migliorarne la trasparenza, ma non può sostituire tale comunicazione. L’ordinanza precisa inoltre che se i pittogrammi sono presentati in via elettronica, devono poter essere letti a macchina. Ciò significa che determinati programmi possono facilmente identificare,

riconoscere ed estrarre informazioni da questi formati, il che permette di confrontare questi documenti, e in senso più ampio, consente una certa automatizzazione.

Le eccezioni all’obbligo di informare, e in particolare quelle previste nell’articolo 20

capoverso 2 nLPD non richiedono ulteriori precisazioni poiché il messaggio già indica cosa si intende per informazione impossibile da fornire o che richiede un onere sproporzionato al titolare del trattamento o al responsabile (cfr. FF 2017 6041 segg.).

L’articolo 13 capoversi 1 e 2 è applicabile anche all’obbligo di informare in caso di decisioni individuali automatizzate secondo l’articolo 21 nLPD.

Art. 14 Obbligo di informare degli organi federali in merito alla raccolta sistematica di dati personali

La normativa corrisponde all’attuale articolo 24 OLPD: se la persona interessata non è tenuta a fornire un’informazione, l’organo federale che raccoglie sistematicamente dati mediante moduli deve informarla del carattere facoltativo della sua risposta. Conformemente

all’articolo 24 OLPD tale obbligo vale soltanto per la raccolta sistematica di dati personali, in particolare mediante moduli. Riguarda in particolare i settori della statistica e della ricerca.

Art. 15 Informazione in occasione della comunicazione di dati personali

La presente disposizione corrisponde agli articoli 12 e 26 OLPD e riguarda l’affidabilità dei dati personali comunicati. Oltre all’«attualità» e all’«affidabilità» dei dati personali, l’articolo 15 menziona ora anche l’«esaustività». Per garantire la qualità dei dati, questi ultimi devono infatti essere attuali, affidabili e completi (non devono essere né parziali né lacunosi). La presente disposizione è così adeguata all’articolo 7 paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2016/680. In considerazione della sistematica della nuova legge, essa si applica sia ai privati sia agli organi federali e completa l’articolo 6 capoverso 5 nLPD.

Art. 16 Informazione sulla rettifica, sulla cancellazione o la distruzione nonché sulla

restrizione del trattamento di dati personali

Secondo l’articolo 16 P-OLPD, il titolare del trattamento deve informare immediatamente i destinatari cui ha comunicato dati personali sulla rettifica, sulla cancellazione o la distruzione nonché sulla restrizione del trattamento di tali dati, eccetto che la comunicazione sia

impossibile o comporti un onere sproporzionato. La normativa si ispira all’articolo 19 GDPR. Le regole dell’articolo 16 paragrafi 5 e 6 della direttiva (UE) 2016/680 sono invece già attuate nel diritto settoriale. Scopo della normativa è in particolare garantire che non vi siano raccolte di dati in contraddizione tra loro. L’obbligo del titolare del trattamento secondo l’articolo 16 completa i diritti delle persone interessate previsti dagli articoli 32 capoverso 4 e 41

capoverso 2 lettera b nLPD: il titolare del trattamento è obbligato dal P-OLPD a