Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
concreto, quale misura contrasterà il rischio con l'efficacia necessaria. Due Cantoni61 considerano anche lo «stato della tecnica» come un criterio indiretto. SZ si chiede se i criteri di adeguatezza siano cumulativi; caratteristica che considererebbe negativa. Anche ZH si oppone a questo carattere cumulativo. Sottolinea che la definizione degli obiettivi di protezione (art. 5 lett. h nLPD), la necessità di protezione (art. 1 cpv. 1 lett. a) e i rischi (art. 22 nLPD) andrebbero resi più chiari.
BL propone di armonizzare la metodologia analogamente alla Confederazione mediante HER-MES. L'articolo 1 dovrebbe quindi riflettere la valutazione dei rischi e le misure da adottare secondo lo stato attuale delle conoscenze tecniche.
Il PS ritiene che il rischio di una violazione della sicurezza dei dati sia un criterio di valutazione molto più rilevante per le misure da adottare.
Cpv. 1 lett. a
VD propone di inserire alla lettera a «criteri relativi alla profilazione, ai trasferimenti internazionali e all’outsourcing (cloud)».
Per quanto riguarda il contenuto, SPA contesta il legame tra i criteri menzionati e il rischio posto dal trattamento dei dati. Propone di menzionare espressamente i criteri in base ai quali si può stabilire un rischio ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 nLPD. Un altro partecipante62 chiede la cancellazione del termine «circostanze», considerandolo incluso nel termine «tipo» del trattamento dei dati. Inoltre, propone di prendere in considerazione il progetto della Commissione europea relativo al Regolamento sull'intelligenza artificiale.
Cpv. 1 lett. b
Diversi partecipanti63 sono del parere che i costi di attuazione andrebbero presi in considerazione in conformità con l'articolo 1, capoverso 1, lettera b; vale a dire quando si valuta l'adeguatezza di una misura e non solo quando si decide quale misura è appropriata. Alcuni partecipanti64 suggeriscono di aggiungere che la probabilità ha senso solo in presenza di un rischio. Quest'ultimo deriva da una potenziale violazione della sicurezza dei dati, e non viceversa. In questo senso, il testo dovrebbe essere il seguente: «potenziali effetti successivi di una violazione della sicurezza dei dati sulle persone interessate e la loro probabilità».
Si sottolinea che la probabilità è un calcolo matematico65. Così la classificazione proposta non può essere seguita (bassa, media o elevata). Bisognerebbe sostituire il termine «probabilità» con «conseguenze», se non addirittura introdurre criteri matematici.
Alcuni partecipanti66 chiedono di tenere conto del rischio residuo.
61 Cantoni: NW, SZ.
62 Organizzazione: DFS.
63 Organizzazioni: ASSL, auto suisse, SwissInsights, UPSA.
64 Organizzazioni: ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Posta, le banche domestiche, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SDV, swissICT.
65 Organizzazione: Associazione di commercio.
66 Organizzazioni: HÄRTING, suva, swissICT.