Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
adeguamenti.551 Al fine di perseguire un approccio il più globale possibile nell'implementazione, è necessario molto più tempo per l'attuazione.552 ASB ed economiesuisse sono dell'opinione che un periodo di circa 2 anni sia necessario per le suddette attività. ASA ritiene adeguato un periodo di 1 anno.
Nell'UE, sono stati previsti 2 anni per l'attuazione dell RGPD. In Svizzera, invece, il Parlamento ha preso una decisione di base diversa per la nLPD. Le disposizioni transitorie, tuttavia, sono regolarmente trascurate nel processo parlamentare. Inoltre, le disposizioni transitorie andrebbero determinate secondo criteri esclusivamente oggettivi. Pertanto, è diventata prassi comune fissare, se necessario, nelle ordinanze le disposizioni transitorie supplementari. Naturalmente, un rinvio al 1° luglio 2023 per l'entrata in vigore dell'intero pacchetto legislativo rappresenterebbe un'opzione alternativa.553
Si propone quindi che l'entrata in vigore sia fissata non prima del 1° gennaio 2023.554 Si propone inoltre che questo regime transitorio, considerato incompleto, vada completato a livello nell’ordinanza con ulteriori disposizioni transitorie. Ad ogni nuovo obbligo che generera un'ingente mole di lavoro andrebbero associati termini transitori adeguati, in particolare per l'obbligo di garantire un'adeguata sicurezza dei dati (art. 8 nLPD in combinato disposto con l'art. 19 AP- OLPD), l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento (art. 12 nLPD) e l'obbligo di segnalare il più rapidamente possibile le violazioni della sicurezza dei dati (art. 24 nLPD in combinato disposto con l'art. 19 AP-OLPD). Per questi obblighi, sebbene sussistano già oggi, è necessario un termine transitorio almeno fino al 1° luglio 2023.555
3.3 Allegato 2
3.3.1 Ordinanza VOSTRA
Il Cantone di Soletta osserva che l'articolo 18 dell'ordinanza VOSTRA556 prevede che i dati del casellario giudiziale di cui all'articolo 366 capoversi da 2-4 CP possono essere isolati in una nuova banca dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata. Tuttavia, con la prevista entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale nel 2023, gli uffici cantonali di polizia avranno accesso al casellario giudiziale. Quest’ultimo contiene, tra le altre cose, informazioni sugli allontanamenti e sui divieti di ritorno vigenti secondo il CC e il diritto cantonale. Al fine di prevenire i pericoli e i reati, i dati sono disponibili in particolare per gli agenti di polizia che intervengono sul posto. Secondo il Cantone di Soletta, lo stesso dovrebbe essere possibile anche per i divieti di cui agli articoli 67 e seguenti del CP. Pertanto, il tenore della disposizione andrebbe ampliato, aggiungendo ad esempio che i dati sono necessari anche «per l'esecuzione di una decisione presa».
3.3.2 Allegato alla modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche
Per quanto riguarda l'allegato alla modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, il Cantone di Vaud osserva che al numero 72 rubrica riga 3 colonna 2 e riga 9 colonna 2 la dicitura «con l’accordo degli interessati» permette di utilizzare certe informazioni per determinati scopi amministrativi. Questo era già contenuto nell'allegato dell'attuale ordinanza sulle rilevazioni stati-
551 Organizzazioni: ABES, ASA.
552 Organizzazioni: ABES, economiesuisse, ASB.
553 Organizzazioni: Economiesuisse, ASB.
554 Organizzazioni: ABES, santésuisse.
555 Organizzazioni: Economiesuisse, ASB.
556 Ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale, RS 331.