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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine

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Ordinanza sul casellario giudiziale

a. i dati secondo l’allegato 5 numero 1;

b. per le sentenze originarie soggette all’obbligo di comunicazione, tutti i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4.1) nonché dei reati non soggetti all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 64 capoverso 2 LCaGi;

c. per le decisioni successive soggette all’obbligo di comunicazione:

1. tutti i dati della decisione successiva che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 3, ad eccezione delle copie elettroniche (allegato 3 n. 1.7.1),

2. tutti i dati della sentenza originaria di cui alla lettera b a cui fa riferimento la nuova decisione successiva,

3. tutti i dati delle altre decisioni successive secondo il numero 1 che sono già iscritti in VOSTRA nel contesto della sentenza originaria secondo il numero 2.

3L’autorità competente dello Stato d’origine può scegliere in quale lingua di corrispondenza tra tedesco, francese o italiano deve essere redatta la comunicazione.

4Il Servizio del casellario giudiziale trasmette manualmente la comunicazione all’autorità competente dello Stato d’origine almeno una volta al mese.

Capitolo 7: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA

Art. 62 Dettagli per le comunicazioni di decesso del registro dello stato

civile

(art. 66 LCaGi)

1La comunicazione a VOSTRA dei decessi iscritti nel registro dello stato civile è effettuata mediante l’interfaccia elettronica esistente tra UPI e VOSTRA.

2Dopo la registrazione automatica della data di decesso in VOSTRA, l’intero incarto della persona interessata viene eliminato da VOSTRA in modo completamente automatico.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 10.

Art. 64 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... gennaio 2023.