Progetto

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 37Fedlex · Progetto

Ordinanza sul casellario giudiziale

aggiornato quotidianamente dei numeri AVS delle persone iscritte nel sistema d’informazione con tale numero, indicando i Cantoni le cui autorità competenti in materia di armi elaborano i dati delle persone elencate.

2Mediante interfacce elettroniche con i sistemi d’informazione comuni armonizzati sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l’articolo 32a capoverso 2 LArm, VOSTRA comunica quotidianamente alle autorità cantonali competenti in materia di armi i seguenti dati delle sentenze originarie e dei procedimenti penali pendenti nuovi o modificati riguardanti le persone iscritte nell’elenco di cui al capoverso 1:

a. per le sentenze originarie soggette all’obbligo di comunicazione:

1. in forma strutturata, i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 2 n. 1.9), dei periodi di sospensione (allegato 2 n. 3.4.4.2.3) e delle copie elettroniche (allegato 2

n. 4),

2. in formato PDF, i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità secondo l’allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4);

b. per i procedimenti penali pendenti soggetti all’obbligo di comunicazione:

1. in forma strutturata, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano in linea nell’estratto 4 per autorità secondo l’allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 4 n. 1.4) e delle comunicazioni a chi dirige il procedimento (allegato 4 n. 3),

2. in formato PDF, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell’estratto 4 per autorità secondo l’allegato 4;

c. per i dati identificativi della persona soggetti all’obbligo di comunicazione inclusi nei dati di cui alle lettere a e b:

1. in forma strutturata, il numero AVS che figura in linea nell’estratto 4 per autorità secondo l’allegato 1 numero 1.1.1,

2. in formato PDF, i dati che figurano nella vista PDF dell’estratto 4 per autorità secondo l’allegato 1, ad eccezione delle note ad uso interno (allegato 1 n. 2), ma includendo il numero AVS (allegato 1 n. 1.1.1).

Art. 61 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni allo Stato di origine

(art. 64 LCaGi)

1Il Servizio del casellario giudiziale è informato quotidianamente da VOSTRA delle sentenze originarie e delle decisioni successive svizzere, a condizione che siano state iscritte per la prima volta in VOSTRA due settimane prima e che riguardino cittadini stranieri. È creata una comunicazione separata per ogni oggetto iscritto.

2Tutte le comunicazioni preparate lo stesso giorno conformemente al capoverso 1 figurano in VOSTRA in un file collettivo in formato PDF, ordinato per Stato di destinazione, insieme agli avvisi di sistema secondo l’articolo 25.

3La comunicazione comprende i seguenti dati: