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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
2La comunicazione di cui al capoverso 1 figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all’articolo 25.
3La comunicazione comprende i seguenti dati:
a. i dati di cui all’allegato 5 numero 1;
b. tutti i dati della sentenza originaria contenente il divieto di condurre (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell’estratto 3 per autorità, ad eccezione della data di rimozione dall’estratto (allegato 2 n. 5.3) e della copia elettronica del modulo di comunicazione estero (allegato 2 n. 4.2.1).
4Il Servizio del casellario giudiziale trasmette immediatamente la comunicazione manualmente alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio della persona soggetta al divieto di condurre.
5Se la persona interessata non ha un domicilio in Svizzera, la comunicazione deve essere fatta ai seguenti uffici:
a. per le autorità giudicanti penali ordinarie, alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede l’autorità giudicante;
b. per le autorità giudicanti penali militari, alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede il SERCO della giustizia militare.
Art. 57 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni riguardanti decisioni di
confisca
(art. 61 LCaGi)
1Il Servizio del casellario giudiziale è informato delle nuove sentenze iscritte contenenti una confisca mediante l’avviso di sistema previsto dall’articolo 25 capoverso 1 lettera i.
2Le relative copie della sentenza sono immediatamente trasmesse manualmente al servizio competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Art. 58 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità cantonali
competenti in materia di stranieri
(art. 62 cpv. 1 LCaGi)
1Il Servizio del casellario giudiziale è informato quotidianamente da VOSTRA delle sentenze originarie e dei procedimenti penali pendenti svizzeri recentemente iscritti in VOSTRA, se gli stranieri interessati sono iscritti in VOSTRA con un domicilio in Svizzera.
2La comunicazione di cui al capoverso 1 figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all’articolo 25.
3L’avviso in formato PDF è composto dai seguenti dati:
a. i dati di cui all’allegato 5 numero 1;
b. il numero AVS;