Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto non riguarda direttamente gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto contiene disposizioni legislative importanti che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La modifica del Codice civile deve essere emanata sotto forma di legge federale.
5.4 Freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né richiede crediti d’impegno o dotazioni finanziarie.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
L’avamprogetto non tange né la ripartizione né l’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.
5.6 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale. Ciò vale anche per la competenza del Consiglio federale prevista nell’articolo 441a capoverso 2 AP-CC nell’ambito della rilevazione della statistica.
5.7 Protezione dei dati
La questione della protezione dei dati si pone in particolare in relazione con la nuova normativa dei diritti e degli obblighi di avvisare l’autorità nonché della modifica della normativa in materia di obblighi di comunicazione. Il diritto della protezione dei minori e degli adulti è applicato dalle autorità cantonali; per questo motivo si applicano le leggi cantonali sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 1 a contrario LPD). Le disposizioni di diritto civile vanno considerate lex specialis rispetto alle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. La normativa proposta in materia di avvisi prevale sulle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. In via di principio ciò vale anche per la nuova normativa sul rilevamento dati e sulle statistiche nell’ambito del diritto della protezione dei minori e degli adulti (cfr. n. 2.1.6).