Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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certezza del diritto. la qualità di parte di queste persone non deve risultare direttamente dalla legge ma da una pertinente decisione dell’APMA (cfr. in proposito n. 2.4.3.2).
Se in un procedimento si sono manifestate persone vicine, o se sono note, l’APMA prende una decisione (incidentale) sulla loro partecipazione al procedimento. Prende tale decisione d’ufficio se ritiene che la concessione della qualità di parte a una determinata persona vicina sia necessaria nell’interesse dell’interessato. Decide però sulla partecipazione di una persona vicina al procedimento anche su domanda. A tal fine l’APMA esamina se il richiedente può essere qualificato come vicino secondo l’articolo 389a AP-CC. Per i motivi del rifiuto di una tale domanda si rimanda alle osservazioni sulla definizione legale della persona vicina (cfr. n. 2.4.1.4).
Anche se in futuro sarà sempre l’APMA a decidere sulla qualità di parte delle persone vicine, una decisione formale (incidentale) sarà necessaria a tal fine soltanto se è stata formulata una corrispondente richiesta, in particolare se deve essere rifiutata; la decisione deve essere in linea di massima motivata soltanto in questi casi. Ciò non esclude la possibilità che l’AMPA possa concedere la qualità di parte a persone vicine anche senza decisione incidentale formale e in particolare associarle direttamente al procedimento concedendo loro un diritto che spetta solo a una parte, ad esempio quello di consultare gli atti.
N. 3: di regola i terzi (p. es. medico di famiglia, esperti, altre persone dell’ambiente dell’interessato) sono coinvolti nell’accertamento dei fatti. In determinate circostanze l’APMA può concedere loro anche la qualità di parte. Questa disposizione deve tuttavia essere interpretata in senso restrittivo. Costituisce una fattispecie residuale per determinate situazioni eccezionali, ad esempio per i parenti che non sono considerati persone vicine ai sensi dell’articolo 389a AP-CC perché prima dell’avvio del procedimento non avevano più contatti con l’interessato.
Art. 448 titolo marginale, cpv. 1bis–3
Gli adeguamenti degli obblighi di collaborazione sono collegati con la nuova normativa dei diritti e obblighi di avvisare le autorità (cfr. in proposito n. Error! Reference source not found. nonché art. 443 e 443a AP-CC). Per analogia con la normativa del diritto della protezione dei minori è eliminato il capoverso 3. La riserva è mantenuta soltanto per gli avvocati.
Art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a
Unitamente alla decisione sull’entrata in vigore per il 1° gennaio 2024 di questa disposizione adottata dal Parlamento nel 2016, il Consiglio federale ha espresso l’intenzione di modificare il capoverso 1 numero 2 lettera a nell’ambito della presente revisione (cfr. in proposito n. 2.1.7). Il testo deve essere adeguato affinché in futuro al Comune di domicilio – come alle altre autorità menzionate nella disposizione – sia comunicato soltanto che l’APMA «ha sottoposto una persona maggiorenne a una curatela che revoca o limita l’esercizio dei diritti civili».