Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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Art. 451 cpv. 1bise 2
Cpv. 1: in modo analogo all’articolo 413 AP-CC, l’avamprogetto vuole sancire espressamente nella legge la possibilità di informare le persone vicine in merito al procedimento.
Cpv. 2: nell’ambito della già citata revisione del 2016 il Consiglio federale è stato incaricato di disciplinare in un’ordinanza la concessione di informazioni da parte dell’autorità di protezione degli adulti sull’esistenza e gli effetti delle pertinenti misure (cfr. in proposito n. 2.1.7). Dalla consultazione sul progetto di ordinanza negli anni 2019/2020 è risultato che la concessione di informazioni sulle misure di protezione degli adulti nel frattempo funziona senza problemi cosicché il Consiglio federale ritiene che attualmente non vi sia alcuna necessità di un’ordinanza (cfr. in proposito
n. 1.4.4). In questa situazione, la presente revisione elimina nuovamente la norma di delega.
Art. 14a tit. fin. titolo marginale
L’introduzione dell’articolo 14b nel Titolo finale rende necessario adeguare il titolo marginale dell’articolo 14a del Titolo marginale.
Art. 14b tit. fin.
Per quanto concerne il diritto transitorio valgono le medesime regole di diritto transitorio definite per l’entrata in vigore della nuova normativa del 2013. Il nuovo diritto si applica ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore.
3.2 Legge sul Tribunale federale (LTF)175
Art. 76 cpv. 1bis
La legittimazione al reclamo sul piano cantonale (art. 450 cpv. 2 CC) e quella per il ricorso dinanzi al Tribunale federale (art. 75 LTF) sono disciplinate diversamente nel diritto vigente (cfr. in proposito n. 2.4.3.4). In particolare è assai ristretta la legittimazione ricorsuale delle persone vicine dinanzi al Tribunale federale. Può così succedere che una persona vicina legittimata, secondo l’articolo 450 capoverso 2 numero 2 CC, a ricorrere sul piano cantonale a tutela dell’interessato non abbia alcuna possibilità di impugnare la decisione del giudice cantonale dinanzi al Tribunale federale perché gli interessi di terzi non possono essere fatti valere mediante ricorso in materia civile.
Poiché la presente revisione mira a rafforzare la posizione procedurale delle persone vicine, è coerente armonizzare la loro legittimazione nella procedura dinanzi alle autorità cantonali (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) con quella per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale. Non si tratta soltanto di consolidare la posizione delle persone vicine ma soprattutto di proteggere l’interessato e difendere i suoi interessi.
175 RS 173.110