Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 11 pagine
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Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito causato
dall’epidemia di COVID-19)
Rischi legati al progetto
Il disavanzo causato dal coronavirus può essere ridotto secondo i piani soltanto se le distribuzioni
supplementari della BNS avvengono regolarmente. Nel progetto queste sono stimate mediamente in
1,3 miliardi all’anno. Diversi partecipanti si chiedono se ciò sarà possibile per un periodo di tempo così lungo (ZH, SZ, GL, AR, SG, GR, JU, VS, UDC, USI). Si dovrebbe pertanto cercare rapidamente un dialogo con la BNS al fine di trovare una soluzione a lungo termine (GR, JU, VS, CLDF). Inoltre, anche le città e i Comuni dovrebbero partecipare in modo adeguato alle distribuzioni della BNS (UCS).
Un altro punto interrogativo riguarda l’ammontare delle future eccedenze di finanziamento derivanti da parti di credito a preventivo eccedenti (ZH, AR, AI, SG, JU, UDC). Secondo il progetto dovrebbero essere di circa un miliardo all’anno.
Altre osservazioni
La distribuzione supplementare dell’utile della BNS non dovrebbe essere utilizzata per ridurre il debito, bensì per la protezione del clima e la tutela della biodiversità (PES) oppure depositata in un fondo per il clima e la conservazione delle specie (pvl) o attribuita all’AVS (PSS).
Le misure volte a ridurre il debito causato dall’epidemia di COVID-19 dovrebbero essere socialmente ed economicamente sostenibili (Alleanza del Centro).
A lungo termine gli aiuti statali dovrebbero essere ridotti (CVCI).
Si devono evitare tagli nel settore agricolo (USC).
2.2.2 Termine per la riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19 (disavanzo del conto di ammortamento)
In entrambe le varianti poste in consultazione il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento deve essere prolungato sino alla fine di un periodo di tre legislature (2023–2027; 2027–2031; 2031– 2035). Per avere la necessaria flessibilità temporale, in caso di eventi eccezionali il Consiglio federale deve inoltre disporre della possibilità di prolungare il termine di ammortamento di un’ulteriore legislatura. La maggioranza dei Cantoni (18), l’Alleanza del Centro, entrambe le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, quattro associazioni mantello dell’economia (economiesuisse, USAM, USI, USC) nonché la maggior parte degli ambienti interessati e delle organizzazioni (8) si sono espressi a favore di questa misura.
Tabella 4: Osservazioni sul prolungamento del termine
Favorevoli Contrari
L’ammortamento dovrebbe avvenire entro i sei anni previsti Il livello straordinario del debito causato dall’epidemia di dalla legge (LU, ZH nel caso della variante 2, Richli &
COVID-19 giustifica un prolungamento del termine oltre i sei Schaltegger / Salvi).
anni previsti dalla legge (FR, SO, GR, AG, TI, JU,
economiesuisse, Centre Patronal, Swissmechanic).
L’ammortamento dovrebbe avvenire entro due legislature (NW, ZH nel caso della variante 1).
Nessun prolungamento del termine, ma compensazione integrale del saldo dei conti di ammortamento e di
compensazione o sospensione della norma complementare (PES, pvl, USS, Travail.Suisse).
2.2.3 Scelta della variante
Secondo il diritto vigente, un disavanzo del conto di ammortamento deve essere compensato con eccedenze di finanziamento strutturali preventivate. La variante 1 prevede di utilizzare a tale scopo la totalità delle eccedenze di finanziamento strutturali secondo la chiusura dei conti, ovvero oltre alle eccedenze strutturali preventivate, gli scostamenti dal preventivo relativi a entrate e uscite, che secondo il diritto vigente vengono accreditati al conto di