Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Le disposizioni in materia di finanziamento di cui all’articolo 11a capoverso 3 LCP (corridoi faunistici) e all’articolo 12 capoverso 1bisLFSP (zone d’importanza nazionale) comportano spese ricorrenti rispettivamente di oltre 2 milioni di franchi e richiedono pertanto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Dalla nuova disposizione in materia di aiuti finanziari secondo l’articolo 11 capoverso 6 secondo periodo LCP non deriva tuttavia alcun freno all’indebitamento in quanto tale disposizione non comporta né spese uniche di oltre 20 milioni di franchi né spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
6.7.6 Conformità alla legge sui sussidi
L’avamprogetto prevede nuove disposizioni in materia di sussidi da inserirsi nell’articolo 11 capoverso 6 e nell’articolo 11a capoverso 3 LCP così come nell’articolo 12 capoverso 1bisLFSP. Tale nuove disposizioni sono indispensabili per la salvaguardia a lungo termine degli spazi vitali e della varietà di specie e sono tanto efficienti quanto efficaci (cfr. anche il punto 6.3.2). Le novità essenziali del presente avamprogetto sono state sottoposte a una valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica (VOBU).
Le modifiche di legge previste nell’ambito della revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono in linea con le direttive della LSu.
6.7.7 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto contiene diverse norme di delega a emanare in via di ordinanza. Si tratta in particolare dell’articolo 18b capoverso 3 LPN, in base al quale Consiglio federale può stabilire in che misura i Cantoni sono tenuti a designare biotopi d’importanza regionale e locale, necessari per l’interconnessione dei biotopi d’importanza nazionale. Può inoltre fissare un termine per la pianificazione e l’attuazione a livello cantonale ed emanare ulteriori disposizioni in materia di attuazione. Secondo l’articolo 18bbiscapoverso 3 LPN, il Consiglio federale può stabilire in che misura i Cantoni sono tenuti a garantire la compensazione ecologica. Può inoltre fissare un termine per la pianificazione e l’attuazione a livello cantonale ed emanare ulteriori disposizioni in materia di attuazione. L’articolo 11a capoverso 1 LCP conferisce al Consiglio federale il potere di designare corridoi faunistici di importanza sovraregionale che servono a collegare tra di loro popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio. L’articolo 7a LFSP lo autorizza a designare zone d’importanza nazionale per la conservazione di pesci e gamberi in pericolo d’estinguersi o fortemente minacciati.
Queste autorizzazioni a legiferare si concentrano su un determinato oggetto normativo e sono sufficientemente concretizzate secondo il contenuto, lo scopo e l’estensione. La delega consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni adeguate e proporzionate. Il testo di legge può inoltre essere sgravato da disposizioni altamente concrete. La delega di competenze legislative tiene così conto del principio di determinatezza ed è sufficientemente definita a livello costituzionale. Devono inoltre essere considerate le spiegazioni relative alle singole disposizioni di legge contenenti norme di delega.