Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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6.7 Aspetti giuridici del controprogetto indiretto
6.7.1 Costituzionalità
L’avamprogetto si basa sull’articolo 78 Cost. Secondo il capoverso 1 la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. Il capoverso 2 stabilisce che,
nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. Secondo il capoverso 3 può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale. In base al capoverso 4 emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. Il capoverso 5, infine, stabilisce che le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono
costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le
installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.
6.7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto è compatibile con tutti gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera (cfr. anche il punto 4.4).
6.7.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale sul Parlamento del
13 dicembre 202096, l’Assemblea federale emana tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale. Il presente atto contiene importanti disposizioni normative in quanto definisce obblighi in capo alla
Confederazione e ai Cantoni e deve pertanto assumere la forma di legge federale.
6.7.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. L’avamprogetto non riguarda in modo sostanziale né la ripartizione dei compiti né l’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
6.7.5 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale implicanti nuove spese
96 RS 171.10