Rapporto esplicativo OASAE
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(OASAE, RS 734.6)
1. Punti essenziali del progetto
Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), il legislatore è tenuto a elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Nel quadro
dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA;
RS 0.946.526.81), l'UE ha riconosciuto l'equivalenza al diritto dell'UE della normativa svizzera in materia di sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
In questo senso, i requisiti della direttiva europea 2014/34/UE (direttiva UE «ATEX») sono stati recepiti nel diritto svizzero con l'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6).
A partire dal 16 luglio 2021, il nuovo regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato), applicabile a livello intersettoriale, troverà applicazione anche per l'immissione in commercio di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva, con l'istituzione di nuovi diritti e nuovi obblighi per gli operatori economici dell'UE – segnatamente l'obbligo di disporre di un domicilio e un obbligo di dichiarazione esteso. Allo stesso tempo viene ampliata la cerchia degli operatori economici. Contrariamente a quanto avviene oggi, le autorità di sorveglianza del mercato potranno adottare provvedimenti nei confronti di nuove categorie di fornitori di servizi di mercato. Le novità avranno un impatto diretto sugli obblighi relativi alla commercializzazione nell'UE di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e richiederanno pertanto una modifica
dell'OASAE.
Al fine di mantenere l'equivalenza tra l'ordinamento giuridico dell'UE e quello svizzero, come
convenuto tramite accordi internazionali, con questa revisione parziale si modificano in particolare la terminologia e gli obblighi degli operatori economici in materia di sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, adeguandoli a quelli previsti nel regolamento UE sulla vigilanza del mercato.
2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche non comportano alcun onere aggiuntivo dal punto di vista finanziario o del personale per Confederazione, Cantoni o Comuni.
3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società
L'armonizzazione delle prescrizioni tecniche della Svizzera con quelle dell'UE continua a garantire la libera circolazione tra la Svizzera e l'UE delle merci nel settore degli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva nel quadro dell'MRA. L'UE è uno dei principali partner commerciali della Svizzera e l'MRA pone come requisito la garanzia dell'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella europea, al fine di eliminare gli ostacoli al
commercio e assicurare la libera circolazione delle merci tra la Svizzera e l'UE. Conformemente alle