Progetto posto in consultazione OFDS
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 6 pagine
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Art. 23, rubrica e lett. a, ater, e e q–r
Compiti della Commissione
La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
a. stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; ater. stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
e. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
q. nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
qbis. nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b);
qter. coinvolge specialisti all'occorrenza;
r. vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati cui esso ha fatto capo, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;
Art. 23a Compiti del comitato della Commissione e dei comitati
1Il comitato della Commissione e i comitati elaborano basi decisionali per la Commissione.
2Il comitato della Commissione gestisce in particolare gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni.
3Il comitato per gli investimenti è competente in particolare per la sorveglianza sull'amministrazione del patrimonio e l'elaborazione e attuazione della strategia d'investimento.
4Il comitato per il controllo dei costi è competente in particolare per l'allestimento dello studio sui costi e la sua verifica.
Art. 29a cpv. 2 lett. b–d
2Il DATEC ha le seguenti competenze:
b. e c. Abrogate
d. su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.