Progetto posto in consultazione OGOE
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 6 pagine
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Allegato 1 (art. 1 e 8)
Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità
N. 1.1
1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:
Categorie principali obbligatorie Sottocategorie
Energie rinnovabili
– Forza idrica
– Altre energie rinnovabili
Energia solare
Energia eolica
Biomassa a
Rifiuti urbani b
Geotermia
– Elettricità che beneficia di misure di
promozione c
Energie non rinnovabili
– Energia nucleare
– Vettori energetici fossili
Petrolio
Gas naturale
Carbone
Rifiuti urbani d
aBiomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas.
bQuote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
cSecondo l'art. 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità).
dQuote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
N. 1.3
1.3 La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine
di cui all'articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/20014. Se in un Paese europeo non vengono emesse
4 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.