Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/57: Revisione parziale della legge sullo Stato ospite · 7 pagine

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Compendio

Per la Svizzera, ospitare organizzazioni e conferenze internazionali rappresenta ormai una tradizione di lunga data. La legge sullo Stato ospite (LSO) è uno strumento della politica svizzera di accoglienza, che permette al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite trasparente, prevedibile e orientata agli interessi della Svizzera. La LSO, che disciplina segnatamente il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, deve essere sottoposta a revisione al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Si tratta di iscrivere nella LSO la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Permettendo di tener conto dei bisogni specifici di un’organizzazione fondamentale nel settore umanitario, il presente progetto è in linea con la politica di Stato ospite condotta dal Consiglio federale.

1. Situazione iniziale

1.1. Politica di Stato ospite

La Svizzera svolge un ruolo fondamentale come Stato ospite di organizzazioni internazionali e polo della governance mondiale. L’accoglienza sul suo suolo di organizzazioni e conferenze internazionali è saldamente radicata nella sua tradizione e nella sua identità. Sede di 45 organizzazioni internazionali e delle missioni permanenti di 177 Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la Svizzera, in particolare Ginevra, è il centro operativo del sistema multilaterale. Questa situazione rappresenta un vantaggio considerevole per la politica estera svizzera e offre al nostro Paese grande visibilità sulla scena internazionale.

La politica di Stato ospite è un aspetto importante della politica estera svizzera1: permette di rafforzare l’attrattiva e la competitività della Svizzera e di garantire agli attori internazionali condizioni d’insediamento e di lavoro ottimali. La strategia del Consiglio federale è precisata nel messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–20232. La legge federale del 22 giugno 20073 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) è uno strumento della politica svizzera di accoglienza che permette al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite trasparente, prevedibile e orientata agli interessi della Svizzera. Attraverso la politica di Stato ospite il nostro Paese fornisce un prezioso contributo al buon funzionamento delle relazioni internazionali.

1.2. Legge sullo Stato ospite

La LSO stabilisce il quadro legale e gli strumenti principali della politica di Stato ospite. La legge comprende sette capitoli e il progetto di revisione concerne un’unica disposizione del capitolo 2, che definisce i beneficiari, il contenuto, il campo d’applicazione, la durata e le condizioni del conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni. Il presente rapporto illustra gli articoli rilevanti per la revisione4.

I beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni sono definiti all’articolo 2. Il capoverso 1 elenca i soggetti che possono essere considerati beneficiari istituzionali ai sensi della LSO. Si tratta ad esempio di organizzazioni intergovernative come l’ONU, di istituzioni internazionali come il CICR o di missioni diplomatiche e missioni permanenti di Stati esteri. La prassi e le convenzioni internazionali pertinenti prevedono il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni non solo all’organismo stesso, ma anche alle

1 Cfr. in particolare l’obiettivo 7.4 della Strategia di politica estera 2020–2023, adottata dal Consiglio federale il 29 gennaio 2020.

2 FF 2019 1985

3 RS 192.12

4 Per il resto, cfr. il messaggio del 13 settembre 2006 concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (FF 2006 7359).