Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/57: Revisione parziale della legge sullo Stato ospite · 7 pagine

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1.4. Necessità d’intervento e obiettivi perseguiti

La revisione della LSO è necessaria per tener conto della situazione particolare del CICR in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La competenza del Consiglio federale di accordare privilegi, immunità e facilitazioni nell’ambito della LSO va estesa in modo mirato e restrittivo. Il presente progetto crea la base legale necessaria per attribuire al Consiglio federale la competenza di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), in deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La revisione mira a tenere conto dei bisogni specifici di un’organizzazione fondamentale nel settore umanitario e s’iscrive nella politica di Stato ospite condotta dal Consiglio federale.

2. La sicurezza sociale svizzera e il regime applicabile ai beneficiari istituzionali in sintesi

2.1. Sistema di sicurezza sociale svizzero

La Svizzera dispone di un sistema di sicurezza sociale che comprende la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio, le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio, in caso di maternità e di paternità, l'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. La previdenza in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale11. I tre pilastri sono complementari. La presente revisione riguarda la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Il primo pilastro – l’AVS e l’assicurazione invalidità (AI) – copre il fabbisogno di base e fornisce prestazioni in caso di vecchiaia, invalidità o morte (prestazioni per i superstiti). È obbligatorio per tutta la popolazione residente, sia attiva sia senza un’attività lucrativa, salvo qualche eccezione. La legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e la legge federale del 19 giugno 195913 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) definiscono il quadro legale del primo pilastro. Il secondo pilastro – la previdenza professionale – completa l’AVS. Deve permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione. È obbligatorio per i salariati assicurati presso l’AVS che percepiscono un reddito annuo di almeno 21 510 franchi (stato 2021). I requisiti minimi per gli istituti di previdenza sono definiti dalla LPP. Il terzo pilastro – la previdenza privata – serve a coprire i bisogni individuali supplementari ed è facoltativo.

2.2. Esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero per i beneficiari istituzionali

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h LSO, i privilegi e le immunità comprendono l’esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero. Il Consiglio federale può quindi accordare tale esenzione ai beneficiari istituzionali, in virtù del loro statuto giuridico. L’articolo 19 dell’ordinanza sullo Stato ospite14 precisa gli obblighi dei beneficiari istituzionali in caso di esenzione.

A livello bilaterale, la Convenzione di Vienna del 18 aprile 196115 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 196316 sulle relazioni consolari sanciscono il principio dell’esenzione dalle disposizioni sulla sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza.

10 RS 831.40

11 Cfr. art. 111 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

12 RS 831.10

13 RS 831.20

14 Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (OSOsp; RS 192.121)

15 RS 0.191.01

16 RS 0.191.02