Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/57: Revisione parziale della legge sullo Stato ospite · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
persone chiamate in veste ufficiale presso il medesimo. Le persone beneficiarie sono definite al capoverso 2 e includono in particolare i membri del personale dei beneficiari istituzionali. Lo scopo dei privilegi e delle immunità non è di avvantaggiare individui, ma di garantire a queste persone l’adempimento efficace delle loro funzioni ufficiali.
I privilegi, le immunità e le facilitazioni che possono essere accordati sono elencati all’articolo 3. Derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono contemplati da numerose convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali. Mirano nello specifico a garantire l’indipendenza del beneficiario istituzionale e a impedire che lo Stato ospite tragga vantaggi particolari dalla presenza sul suo territorio di un’organizzazione finanziata dai propri membri. Si tratta ad esempio dell’inviolabilità dei locali, dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, dell’esenzione dalle imposte, dell’esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero o dell’esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera.
Il campo d’applicazione personale e materiale come pure la durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni sono precisati agli articoli 4 e 5. Conformemente al diritto internazionale, la LSO prevede una ponderazione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni secondo il tipo di beneficiari istituzionali e le funzioni delle persone chiamate in veste ufficiale presso i medesimi. Spetta al Consiglio federale modulare lo statuto giuridico accordato ai diversi beneficiari in funzione del loro ruolo nelle relazioni internazionali, tenendo conto degli obblighi derivanti delle norme di diritto internazionale applicabili nonché dei privilegi e delle immunità accordati finora.
Le condizioni per il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni sono stabilite agli articoli 6-15. Il soddisfacimento delle condizioni della LSO non conferisce a un’organizzazione alcun diritto soggettivo a ottenere privilegi, immunità e facilitazioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati internazionali ai quali la Svizzera ha aderito. Conformemente all’articolo 26 è il Consiglio federale ad accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali. A tal fine può concludere accordi internazionali, segnatamente accordi di sede. A oggi hanno stipulato un accordo con il Consiglio federale 45 organizzazioni internazionali con sede in Svizzera5, tra cui il CICR.
1.3. Comitato internazionale della Croce Rossa
Il Comitato internazionale della Croce Rossa, istituito a Ginevra nel 1863, svolge un ruolo fondamentale sulla scena internazionale nella protezione delle vittime di conflitti armati e nell’attuazione delle Convenzioni di Ginevra6. La sua missione è di proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati e di attenuare la sofferenza umana. La Svizzera e il CICR sono partner di lunga data. Nei loro interventi umanitari condividono gli stessi principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Inoltre il rispetto, il rafforzamento e la promozione del diritto internazionale umanitario sono tra le priorità della politica estera della Svizzera7.
Il CICR è un beneficiario istituzionale ai sensi della LSO. L’accordo del 19 marzo 19938 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera (di seguito: accordo di sede CICR) definisce i privilegi e le immunità accordati all’organizzazione e alle persone chiamate in veste ufficiale presso di essa. L’accordo di sede CICR è stato modificato, per la prima volta, nel novembre 2020 al fine di rafforzare l’indipendenza e le capacità operative del CICR9. La modifica dell’accordo permette di garantire al CICR condizioni favorevoli all’adempimento del suo mandato internazionale, tenendo conto nello specifico dell’evoluzione del CICR nel corso del tempo a livello di composizione e gestione del personale.
5 Elenco degli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali con sede in Svizzera (stato 10 marzo 2021): https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/DV-liste-abkommen-org_DE_FR_EN.pdf
6 Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005 costituiscono i pilastri del diritto internazionale umanitario e mirano a proteggere le persone che non partecipano (o non partecipano più) alle ostilità.
7 Cfr. nello specifico gli obiettivi 1.4 e 7.2 della Strategia di politica estera 2020–2023.
8 RS 0.192.122.50
9 Il Protocollo che modifica l’accordo di sede CICR è stato firmato il 27 novembre 2020 e le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 5765).