Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/57: Revisione parziale della legge sullo Stato ospite · 7 pagine

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CICR assicura presso questa cassa tutti i membri del suo personale, assoggettati all’AVS o meno. In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 LPP, la LPP si applica solo alle persone assicurate presso l’AVS. L’affiliazione alla Cassa pensioni del CICR delle persone non assicurate presso l’AVS costituisce quindi una deroga a tale articolo. L’accordo di sede, modificato il 27 novembre 2020, prevede che i collaboratori non assoggettati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD) siano affiliati alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità obbligatoria in deroga all’articolo 5 capoverso 1 LPP e siano assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. Il conferimento di questa deroga richiede una revisione minima della LSO, che è lo scopo del presente progetto.

3. Punti essenziali del progetto

La presente revisione mira a iscrivere nella LSO la situazione eccezionale del CICR in relazione al secondo pilastro. L’obiettivo è prevedere un regime specifico ed espressamente limitato al CICR in materia di previdenza professionale. Questo regime derogatorio, che riguarda unicamente la condizione di assoggettamento alla legislazione sulla previdenza professionale di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPP, deve permettere ai membri del personale del CICR non assicurati presso l’AVS di essere assoggettati alla legislazione sulla previdenza professionale e assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. Le altre condizioni di assoggettamento previste dalla LPP non possono essere oggetto di deroga nell’ambito della LSO. Questa «deroga CICR» è giustificata dall’importanza di questa organizzazione e dal suo legame particolare con la Svizzera, e si spiega con questo legame storico molto saldo e con il sistema unico di assoggettamento parziale del CICR alle assicurazioni sociali svizzere.

La regolamentazione proposta riguarda il contenuto dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni conformemente all’articolo 3 LSO: si tratta di iscrivere il privilegio particolare accordato al CICR in un nuovo capoverso 1bisall’articolo 3 del seguente tenore: « In deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità , il Consiglio federale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ».

4. Ripercussioni

4.1. Ripercussioni per la Confederazione

Il presente progetto non ha ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale della Confederazione.

4.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

4.3. Ripercussioni per l’economia

Il progetto non ha ripercussioni economiche.

5. Aspetti giuridici

5.1. Costituzionalità

Il progetto di revisione parziale della LSO si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.