Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/58: Proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo · 6 pagine

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Ordinanza COVID-19 asilo del 1° aprile 2020

Commenti alla proroga

lora la situazione legata all’epidemia dovesse mutare sostanzialmente, l’ordinanza potrà essere del tutto o in parte sospesa o modificata prima di tale termine, sempreché le pertinenti disposizioni non siano, del tutto o in parte, più necessarie.

Entrata in vigore della proroga

La modifica dell’ordinanza COVID-19 asilo entra in vigore il 1° luglio 2021.

3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

In sintesi si può affermare che una proroga fino al 31 dicembre 2021 della durata di validità delle disposizioni precitate non avrà ripercussioni finanziarie o in termini di personale.

Va tuttavia rilevato che l’epidemia di COVID-19 può ripercuotersi in una certa misura sulle finanze e sul personale. Non si può escludere, per esempio, che le norme riguardanti i termini di partenza provochino a medio termine un aumento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza che la Confederazione versa ai Cantoni, qualora i Cantoni abbiano effettivamente a sostenere costi maggiori. Potranno inoltre insorgere maggiori costi laddove, per motivi legati all’epidemia di COVID-19 o a un forte aumento del numero di domande d’asilo, la Confederazione debba nuovamente accrescere le proprie capacità ricettive.

Per quanto riguarda le predette, possibili ripercussioni in termini di finanze e personale legate all’epidemia di COVID-19, va inoltre rilevato quanto segue:

la proroga delle disposizioni concernenti le interrogazioni dei richiedenti l’asilo non tange gli accordi stipulati con i fornitori di prestazioni di protezione giuridica nei centri della Confederazione e negli aeroporti e con i consultori giuridici autorizzati. Occorre continuare a garantire che le organizzazioni di protezione giuridica non subiscano perdite finanziarie a causa delle norme vigenti (cfr. art. 102k e 102l LAsi).

Neppure l’aumento del termine di ricorso a 30 giorni nel quadro della procedura celere avrà ripercussioni in termini di personale e finanze, giacché, di norma, anche in questo modo sarà garantito l’espletamento delle procedure presso i centri federali fino al passaggio in giudicato della decisione entro il termine massimo previsto di 140 giorni. Pertanto la proroga dell’ordinanza non avrà ripercussioni finanziarie nemmeno per quanto riguarda il rapporto con i Cantoni in base al diritto dei sussidi nel settore delle somme forfettarie globali.

Per quanto riguarda la proroga delle disposizioni concernenti i termini di partenza, anche in futuro non si può escludere che le difficoltà di esecuzione generino maggiori spese ai Cantoni nel settore del soccorso d’emergenza in caso di riduzione o blocco dell’esecuzione degli allontanamenti direttamente dai centri della Confederazione. A medio termine, qualora si costatasse un effettivo aumento dei costi sostenuti dai Cantoni, aumenterebbero automaticamente anche le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza versate dalla Confederazione ai Cantoni (cfr. art. 30a ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2, RS 142.312). Al momento non è tuttavia possibile stimare l’entità di queste possibili ripercussioni finanziarie.

A causa delle limitazioni imposte dall’epidemia, la SEM ha aumentato notevolmente le proprie capacità ricettive nei centri della Confederazione. Ciò ha generato nel 2020 maggiori costi pari a quasi 20 milioni di franchi in termini di infrastruttura, assistenza e sicurezza che, grazie al basso numero di nuove domande d’asilo, sono stati riassorbiti dalle risorse di bilancio della SEM. Nella maggior parte dei casi l’aumento delle capacità ricettive è stato conseguito senza dover ricorrere alle disposizioni dell’ordinanza