Progetto

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 171Fedlex · Progetto

6. Ordinanza del 12 novembre 1997103 relativa alle tasse d’incentivazione sui composti organici volatili

Art. 23c Indennizzo degli assicuratori

L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 149 dell’ordinanza del ... sulla riduzione delle emissioni di CO2.

7. Ordinanza del 18 maggio 2005104 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Allegato 1.5

Numero 1 cpv. 1bis

1bisPer gli obblighi di cui al numero 9, l’ossido di diazoto (n. CAS 10024-97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell’aria, nella misura in cui si forma come sottoprodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze:

a. acido nitrico (n. CAS 7697-37-2);

b. caprolattame (n. CAS 105-60-2);

c. acido adipico (n. CAS 124-04-9);

d. gliossale (n. CAS 107-22-2) e acido gliossilico;

e. acido nicotinico (n. CAS 59-67-6);

f. sostanze diverse da quelle di cui alle lettere a-e ottenute dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene prodotto ossido di diazoto in misura analoga a quella della fabbricazione delle sostanze di cui alle lettere a-e.

Numero 9

9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica

1Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell’aria secondo il numero 1 capoverso 1, può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.

2Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bisdeve trasformare, nel rispetto dello stato della tecnica, l’ossido di diazoto prodotto come sottoprodotto, sempre che ciò sia possibile ed economicamente sostenibile dal punto di vista tecnico e aziendale.

103 RS 814.018

104 RS 814.81