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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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6. Ordinanza del 12 novembre 1997103 relativa alle tasse d’incentivazione sui composti organici volatili
Art. 23c Indennizzo degli assicuratori
L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 149 dell’ordinanza del ... sulla riduzione delle emissioni di CO2.
7. Ordinanza del 18 maggio 2005104 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
Allegato 1.5
Numero 1 cpv. 1bis
1bisPer gli obblighi di cui al numero 9, l’ossido di diazoto (n. CAS 10024-97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell’aria, nella misura in cui si forma come sottoprodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze:
a. acido nitrico (n. CAS 7697-37-2);
b. caprolattame (n. CAS 105-60-2);
c. acido adipico (n. CAS 124-04-9);
d. gliossale (n. CAS 107-22-2) e acido gliossilico;
e. acido nicotinico (n. CAS 59-67-6);
f. sostanze diverse da quelle di cui alle lettere a-e ottenute dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene prodotto ossido di diazoto in misura analoga a quella della fabbricazione delle sostanze di cui alle lettere a-e.
Numero 9
9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica
1Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell’aria secondo il numero 1 capoverso 1, può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.
2Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bisdeve trasformare, nel rispetto dello stato della tecnica, l’ossido di diazoto prodotto come sottoprodotto, sempre che ciò sia possibile ed economicamente sostenibile dal punto di vista tecnico e aziendale.
103 RS 814.018
104 RS 814.81