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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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2. consentono un’ampia valutazione tecnica, economica e sociale in vista dell’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.

2Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall’UFE come progetti faro se servono alla divulgazione di nuovi concetti e tecnologie pionieristiche e presentano un’elevata risonanza.

Art. 59 cpv. 1

1I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.

Art. 60 cpv. 1

1I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali. Il Cantone risponde di tutti gli impegni assunti a proprio nome nel quadro del suo programma di promozione per cui riceve fondi dalla Confederazione nell’ambito della legge del 25 settembre 2020100 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Art. 61

1Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti, nonché progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LEne) se:

a. favoriscono il raggiungimento degli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica e climatica;

b. si occupano dello sviluppo e della sperimentazione di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano l’acquisizione di conoscenze;

c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci coinvolti e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi;

d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico;

e. il progetto presenta un buon rapporto costi-benefici.

2Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).

3I costi di progetto di impianti e progetti pilota e di dimostrazione comprendono tutti i costi necessari per l’adeguata realizzazione del progetto per tutta la sua durata.

4I costi computabili corrispondono alle quote non ammortizzabili dei costi direttamente correlati allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto.

5L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi del progetto e dei costi computabili, tenendo conto in particolare dell’importo dei costi computabili in rapporto alla vicinanza al mercato e al valore aggiunto creato dal progetto.

100 RS 461.71