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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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N. 15

15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana

Il testo precedente la tabella è sostituito dalla versione seguente:

Per l’importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all’obbligo di PGI.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall’articolo 47.

Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contigenti doganali è disciplinata agli articoli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all’articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[15-1] L’aliquota di dazio è stabilita secondo l’articolo 6.

[15-2] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposi-

zioni della LAP.

Le seguenti voci sono sostituite dalla versione seguente:

Voce di tariffa Aliquota di dazio per Numero di kg lordi Contingente doganale Informazioni

100 kg lordi senza obbligo di PGI (parziale) (n.) complementari [1] (CHF) … 1003.9041 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1] … 1004.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1] … 1005.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1] …