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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 2 lett. gbise i

gbis. zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;

i. zona cuscinetto: zona indenne da infestazione, circostante una zona infestata o un focolaio d’infestazione;

Art. 16 rubrica, cpv. 1, 3, 3bise 4

Zone infestate e zone cuscinetto

1La delimitazione delle zone infestate è effettuata dall’ufficio federale competente, dopo aver sentito i servizi competenti dei Cantoni interessati.

3In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente può ordinare misure contro il pericolo di diffusione. In particolare può delimitare attorno a una zona infestata una zona cuscinetto, nella quale devono essere prese misure contro il pericolo di diffusione. L’estensione della zona cuscinetto è in funzione del rischio di diffusione dell’organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata.

3bisPrima della delimitazione di una zona cuscinetto, l'ufficio federale competente sente i servizi competenti dei Cantoni interessati. Stabilisce quali misure devono

1 RS 916.20

2021