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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 7

7Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l’uso delle fibre e dei semi o serre con fondamenta fisse.

Art. 36 cpv. 2 lett. a e 3

2Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;

3L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

Art. 37 cpv. 1

1Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

1 RS 910.13

2021–......