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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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Art. 41 cpv. 3bis– 3ter

3bisPer il versamento dei contributi a partire dal 2023, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore non munte se il carico medio negli anni di riferimento 2021 e 2022, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell’allegato dell’OTerm2, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell’allegato dell’OTerm;

b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell’allegato dell’OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.

3terSe vi è un piano di gestione, il Cantone aumenta il carico usuale conformemente al capoverso 3bissoltanto se opportuno.

Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali

1I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende

conformemente all’allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.4, 1.7 e 2.6.

Art. 76a Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il

benessere degli animali

1Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista dell'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6 a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

2Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

Art. 108 cpv. 3

3Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell’anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° ottobre.

Art. 115f Disposizione transitoria della modifica del … 2021

I contributi non sono ridotti nel 2022 per le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.3a.1 lettera a o b.

2 RS 910.91