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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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b. elenco del proprio effettivo di animali con i numeri d’identificazione di ogni singolo animale allo stato attuale o anteriore.

2I detentori di animali presso i quali si è trovato un animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novembre 200330 sul bestiame da macello (OBM) possono consultare i seguenti dati nella BDTA e utilizzarli:

a. risultati della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM;

b. valore L*;

c. risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

Art. 35 Proprietari di equidi

I proprietari di equidi possono consultare e utilizzare i dati riguardanti gli equidi che sono o sono stati di loro proprietà.

Art. 36 Persone incaricate

Le persone incaricate di cui all’articolo 21 possono consultare e utilizzare gli stessi dati della BDTA come le persone da cui sono state incaricate.

Art. 37 Terzi

1Su richiesta, l’UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l’utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

2Per la consultazione di dati non anonimizzati di cui al capoverso 1 Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.

Art. 38 Interfacce con altri sistemi

1Identitas AG mette a disposizione un'interfaccia elettronica per lo scambio di dati con la BDTA.

2Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 5 Identitas AG può utilizzare ulteriori interfacce con la BDTA. Per le sue prestazioni commerciali di cui all'articolo 7 essa può accedere esclusivamente all'interfaccia di cui al capoverso 1.

3I seguenti sistemi d'informazione dell'UFAG e dell'USAV possono acquisire dalla BDTA i dati sulle aziende detentrici di animali e sugli animali mediante delle interfacce:

a. sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (ASAN);

b. sistema d'informazione per i dati di laboratorio;

30 RS 916.341