Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Introduzione Consultazione

Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanze del Consiglio federale

Ordinanza sulle tasse • L’articolo 3 va abrogato poiché l’articolo 50 dell’ordinanza6

UFAG (910.11) sulle importazioni agricole che disciplina la riscossione del-

le tasse in relazione al permesso generale d'importazione viene a sua volta abrogato.

• Secondo la prassi già in uso, si aggiunge una tassa per il trattamento del rinnovo o della proroga di

un’autorizzazione esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali.

• Si introduce altresì una tassa per il trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato all’estero che corrisponde ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (importazione parallela).

Ordinanza sui pagamenti • A favore delle superfici coltivate a canapa per l’uso delle10

diretti, OPD (910.13) fibre e dei semi (noci di canapa) vengono erogati pagamenti

diretti.

• Dal 1° gennaio 2023 o 2024, per calcolare l'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina verranno presi come riferimento i dati della banca dati sul traffico di animali. L'autodichiarazione dei gestori decade.

• Il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini va rivisto nel 2023, poiché con l’acquisizione dei dati sugli animali dalla BDTA vengono modificate le categorie di animali di cui all'ordinanza sulla terminologia agricola.

• In vista dell’evoluzione delle prescrizioni sul benessere degli animali sono necessari lavori di ricerca con un accompagnamento scientifico in cui vengano eseguiti esperimenti in deroga alle disposizioni attuali in condizioni aziendali analoghe a quelle presenti nella pratica. Per facilitare la partecipazione degli agricoltori a questi progetti di ricerca, previa autorizzazione da parte dell'UFAG, in questi casi è possibile versare i contributi per il benessere degli animali malgrado la deroga dalle attuali disposizioni dell’ordinanza.

• Nei progetti come ad esempio quello denominato «Bruderhähne» gli animali di sesso maschile di razze ovaiole vengono ingrassati invece di essere subito abbattuti. Si mira a garantire che anche le aziende che partecipano a simili progetti ricevano contributi URA e SSRA.

• Per le nuove piantagioni, la distanza minima tra gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e tra i singoli alberi e il bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi nonché i corsi d'acqua non fa più riferimento a mezzi didattici usuali ma è regolata numericamente nell’OPD.

• Le esigenze relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vanno adeguate in relazione agli organismi da quarantena e agli organismi regolamentati non da quarantena, fuoco batterico e Sharka, in virtù dell’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali.

• Le riduzioni dei pagamenti diretti con importi forfettari e con importi per unità negli ambiti della PER nonché della protezione degli animali e del loro benessere sono raddoppiate alla prima recidiva e quadruplicate a partire dalla seconda.

• È precisata l’applicazione delle riduzioni da parte dei servizi