Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sulle tasse UFAG
1.5 Ripercussioni
1.5.1 Confederazione
L’aggiunta di una tassa al numero 6.8 per il trattamento dell’omologazione di un prodotto fitosanitario per l’importazione parallela avrà ripercussioni esigue sulle finanze della Confederazione (ca. 50 domande all’anno). La modifica dell’allegato 1 numero 8.5 non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione poiché si tratta di una prassi vigente, dettata da un’interpretazione estensiva di questo allegato. 1.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.5.3 Economia
Coloro che intendono omologare un prodotto fitosanitario per l’importazione parallela in Svizzera dovranno versare delle tasse.
1.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non hanno ripercussioni sul diritto internazionale.
1.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
1.8 Basi legali
Articolo 181 capoverso 4 LAgr e articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.