Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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6 Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161
6.1 Situazione iniziale
Il diritto vigente non disciplina l’importazione di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali o privati. Sebbene l’uso di prodotti fitosanitari non omologati non sia autorizzato, è necessaria una precisazione per garantire la coerenza dell’importazione e dell’uso di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori privati e professionali.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
Secondo la modifica proposta, è autorizzata soltanto l’importazione di prodotti fitosanitari omologati in vista della loro immissione sul mercato o del loro uso.
6.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 2
Si precisa che l’importazione rientra nello scopo e nell’oggetto dell’OPF, coerentemente all’articolo 77 «Importazione e permesso generale d’importazione».
Articolo 77
Si precisa che un prodotto fitosanitario può essere importato solo se omologato o se non è richiesta un’omologazione.
6.4 Risultati della procedura di consultazione
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6.5 Ripercussioni
6.5.1 Confederazione
Le modifiche proposte agevolano l’esecuzione da parte delle autorità federali.
6.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte agevolano l’esecuzione da parte delle autorità cantonali.
6.5.3 Economia
Nessuna ripercussione.
6.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con il diritto internazionale.
6.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.