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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 8 pagine

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[Signature]Avamprogetto del 28 aprile 2021 [QR-Code]

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 1

1Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell’anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.

Art. 8d cpv. 3

3La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.

Art. 27b cpv. b

L’autorizzazione di principio è accordata se:

b. la Cancelleria federale ha appurato che contemporaneamente sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l’articolo 27e capoverso 1bis.

Art. 27c cpv. 2

Abrogato

Art. 27d lett. c

Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio:

1 RS 161.11

2021-…1