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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine
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[Signature]Avamprogetto del 28 aprile 2021 [QR-Code]
Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE)
del …
La Cancelleria federale svizzera (CaF),
visti gli articoli 27e capoverso 1bis, 27g capoverso 2, 27i capoverso 3 e 27l capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici (ODP),
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni per la concessione del nulla osta per il voto elettronico.
Art. 2 Definizioni
1Si intende per:
a. sistema: l’insieme del software e delle infrastrutture utilizzati per lo svolgimento di scrutini per via elettronica;
b. sistema online: la parte del sistema utilizzata per la verifica del diritto di voto, l’espressione del voto crittato e la conservazione del voto crittato;
c. parte affidabile del sistema: parte del sistema che comprende le componenti di controllo e che può essere ritenuta affidabile per la definizione del protocollo crittografico;
d. componenti di controllo: le componenti indipendenti del sistema strutturate in modo differente, gestite da diverse persone e garantite da particolari misure;
e. gestore del sistema: l’autorità o l’impresa privata che in occasione di uno scrutinio gestisce su istruzioni del Cantone il sistema online e provvede alla sua manutenzione;
f. esercizio: tutte le attività tecniche, amministrative, giuridiche e direttive di un Cantone, di un gestore del sistema o di una tipografia che sono state defi-
1 RS 161.11
2021-…1