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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine

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[Signature]Avamprogetto del 28 aprile 2021 [QR-Code]

Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE)

del …

La Cancelleria federale svizzera (CaF),

visti gli articoli 27e capoverso 1bis, 27g capoverso 2, 27i capoverso 3 e 27l capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici (ODP),

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Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni per la concessione del nulla osta per il voto elettronico.

Art. 2 Definizioni

1Si intende per:

a. sistema: l’insieme del software e delle infrastrutture utilizzati per lo svolgimento di scrutini per via elettronica;

b. sistema online: la parte del sistema utilizzata per la verifica del diritto di voto, l’espressione del voto crittato e la conservazione del voto crittato;

c. parte affidabile del sistema: parte del sistema che comprende le componenti di controllo e che può essere ritenuta affidabile per la definizione del protocollo crittografico;

d. componenti di controllo: le componenti indipendenti del sistema strutturate in modo differente, gestite da diverse persone e garantite da particolari misure;

e. gestore del sistema: l’autorità o l’impresa privata che in occasione di uno scrutinio gestisce su istruzioni del Cantone il sistema online e provvede alla sua manutenzione;

f. esercizio: tutte le attività tecniche, amministrative, giuridiche e direttive di un Cantone, di un gestore del sistema o di una tipografia che sono state defi-

1 RS 161.11

2021-…1