Progetto
Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza sui diritti politici RU …
3La Cancelleria federale disciplina i dettagli della valutazione e i requisiti posti agli enti indipendenti.
4Stabilisce le valutazioni che commissiona direttamente e quelle per cui è competente il Cantone.
Art. 27m Coinvolgimento e informazione del pubblico
1La Cancelleria e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti e definiscono incentivi per la partecipazione.
2I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi. Pubblicano la relativa documentazione e il codice sorgente del software.
3Essi informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.
4Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.
5In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. Il segreto del voto va tutelato.
Art. 27o Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico
1La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell’adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.
2La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:
a commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;
b. rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.
3La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull’evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.
4Ex cpv. 3
II
1Gli allegati 2 e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.
2L’allegato 3a è sostituito dalla versione qui annessa.