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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 8 pagine

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Ordinanza sui diritti politici RU …

3La Cancelleria federale disciplina i dettagli della valutazione e i requisiti posti agli enti indipendenti.

4Stabilisce le valutazioni che commissiona direttamente e quelle per cui è competente il Cantone.

Art. 27m Coinvolgimento e informazione del pubblico

1La Cancelleria e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti e definiscono incentivi per la partecipazione.

2I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi. Pubblicano la relativa documentazione e il codice sorgente del software.

3Essi informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

4Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

5In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. Il segreto del voto va tutelato.

Art. 27o Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

1La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell’adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

2La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

a commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;

b. rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

3La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull’evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

4Ex cpv. 3

II

1Gli allegati 2 e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.

2L’allegato 3a è sostituito dalla versione qui annessa.