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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 8 pagine

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Ordinanza sui diritti politici RU …

c. il territorio e la percentuale dell’elettorato per i quali i risultati degli scrutini svolti nell’ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

Art. 27e cpv. 1–2

1Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.

1bisLa Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.

2Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso 1bissono soddisfatte.

Art. 27f Limiti

1Il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero.

2La Cancelleria federale verifica periodicamente se l’entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell’ambito del voto elettronico.

3Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

Art. 27i cpv. 1 e 2

1I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.

2I Cantoni garantiscono il regolare svolgimento del voto elettronico e ne verificano i risultati.

Art. 27kbiscpv. 2

Abrogato

Art. 27l Valutazione dei sistemi e delle modalità d’esercizio

1Una valutazione del sistema e delle modalità d’esercizio è necessaria:

a. prima dell’impiego di un nuovo sistema;

b. a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio;

c. alle scadenze stabilite dalla Cancelleria federale.

2La valutazione è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

a. i requisiti in materia di sicurezza della Cancelleria federale siano soddisfatti;

b. le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.