Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/63: Revisione dell’Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT) · 4 pagine
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La prescrizione concernente l’aggregazione di almeno 20 record (art. 30 cpv. 3 e cpv. 4 ORMT) nel quadro dei rapporti cantonali (art. 32 cpv. 5 LRMT) e della comunicazione dei dati sulla valutazione della qualità della diagnosi e della terapia (art. 27 LRMT) ha dato adito a molte domande e incertezze nell’ambito dell’esecuzione. La prescrizione è stata criticata perché contiene una cifra arbitraria che rende impossibile la rendicontazione su gruppi di pazienti con meno di 20 record, come per esempio in caso di malattie tumorali rare. Inoltre essa riduce le possibilità di anonimizzazione e aggregazione a un unico parametro, cioè l’aggregazione di almeno 20 record, ed esclude tutti gli altri parametri, come ad esempio l’aggregazione per regioni geografiche o periodi di tempo. Questa prescrizione generale sull’aggregazione di almeno 20 record è in contraddizione con la prassi comune a livello internazionale in materia di rapporti sui tumori (cfr. le statistiche non aggregate sui tumori pediatrici contenute nel rapporto del 2016 sulle malattie tumorali in Germania).
Una prescrizione così dettagliata sull’aggregazione dei dati per la loro pubblicazione o comunicazione (art. 30 cpv. 3 e 4 ORMT) non è idonea come regola generale. Le prescrizioni sull’anonimizzazione (art. 16 cpv. 3 LRMT, art. 30 cpv. 1 e 2 ORMT) sono sufficienti a tutelare i diritti della personalità dei pazienti e devono essere comunque rispettate. La scelta del parametro di aggregazione dipende dalla pubblicazione specifica e non deve essere disciplinata a livello di ordinanza.
3 Commenti alle singole disposizioni
3.1 Articolo 1 capoverso 1 e articolo 2 capoverso 1
Nell’articolo 1 capoverso 1 e nell’articolo 2 capoverso 1 ORMT viene stralciata rispettivamente la lettera
d. In questo modo viene abrogato l’obbligo di notifica della data dell’informazione al paziente e, di conseguenza, anche la subordinazione della registrazione della malattia tumorale a questa data (art. 17 ORMT).
Questa modifica semplifica il lavoro delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica, che non devono più notificare la data dell’informazione al paziente, ma non le esonera dall’obbligo di informare il paziente oralmente e per scritto.
3.2 Articolo 17 capoverso 1
Con la modifica dell’articolo 17 capoverso 1, il termine di attesa per la registrazione dei dati dei pazienti decorre dalla data di ricezione della prima notifica da parte del registro dei tumori e non più dalla data dell’informazione al paziente.
I registri dei tumori vengono così sgravati dall’oneroso lavoro di ricerca che devono svolgere quando non viene notificata la data dell’informazione al paziente.
3.3 Articolo 30
Nell’articolo 30 ORMT vengono stralciati i capoversi 3 e 4. In questo modo viene abrogato l’obbligo di aggregare almeno 20 record per la messa a disposizione dei dati a scopo di ricerca (art. 23 cpv. 2 LRMT), la comunicazione dei dati provenienti dalla valutazione della qualità della diagnosi e della terapia (art. 27 LRMT) e nel quadro dei rapporti cantonali (art. 32 cpv. 5 LRMT).
L’abrogazione di quest’obbligo ripristina la coerenza tra LRMT e ORMT e permette ai registri dei tumori di effettuare analisi attendibili dei dati per i gruppi di pazienti affetti da malattie tumorali anche con meno di 20 record.
Le prescrizioni sull’anonimizzazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 e 2 ORMT rimangono invariate.