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Consultazione 2021/73: Trasferimento a terzi di compiti pubblici del settore Energia dell’approvvigionamento economico del Paese · 3 pagine
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Ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire
l’approvvigionamento economico del Paese «%ASFF_YYYY_ID»
2La società nazionale di rete accorda al settore specializzato Energia l’accesso al sistema di monitoraggio e gli presenta periodicamente un rapporto sull’evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.
Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati
1Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sul consumo e sulla produzione di energia elettrica nonché sulle capacità d’importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera.
2La trasmissione di dati provenienti dal sistema di monitoraggio non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom,
all’Ufficio federale dell’energia e ad altre autorità federali o cantonali se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.
3I dati registrati nel sistema di monitoraggio sono a disposizione del settore
specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro
registrazione.
4La società nazionale di rete disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati le misure organizzative e tecniche intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.
5Il settore specializzato Energia e gli altri destinatari dei dati del sistema di
monitoraggio adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della
trasmissione.
Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia
1Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.
2Il settore specializzato Energia vigila sui lavori preparatori dell’AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire istruzioni in merito all’AES e alla società nazionale di rete.
3I membri del settore specializzato Energia sono tenuti al segreto sulle misure preparatorie e sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Possono utilizzare queste informazioni esclusivamente per gli scopi
dell’Approvvigionamento economico del Paese.
Art. 4 cpv. 1
1Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l’indennizzo dell’AES e della società nazionale di rete per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 1–1b.