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Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 8 pagine
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Art. 10 cpv. 1 lett. d
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Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:
d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell’ammissione provvisoria; e
Art. 20, frase introduttiva nonché lett. d ed f
La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all’articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:
d. l’ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall’entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
f. è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI3, di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)4 oppure di cui all'articolo 3 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)5 per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.