Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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Compendio

Il presente disegno di legge intende consentire alla Svizzera di trattare in modo sistematico i dati dei passeggeri aerei allo scopo di sostenere le autorità federali e cantonali nel prevenire, investigare e perseguire reati terroristici e altri reati gravi.

Situazione iniziale

Al momento dell’acquisto di un biglietto aereo, vengono raccolti diversi dati dei passeggeri. Le imprese di trasporto aereo hanno bisogno di questi dati nell’ambito della prenotazione di voli e del check-in. Questo set di dati dei passeggeri aerei, conosciuto a livello internazionale come Passenger Name Record (PNR), contiene ad esempio il nome e l’indirizzo dei passeggeri così come altre informazioni relative ai loro bagagli e alle modalità di pagamento.

Più di 60 Stati hanno riconosciuto il potenziale del PNR e lo utilizzano da diversi anni per combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Il trattamento dei dati dei passeggeri aerei e le analisi specifiche dei dati permettono di individuare non solo persone già note alle autorità di perseguimento penale, bensì, grazie a nuovi spunti per le indagini, anche persone che sono ancora sconosciute a queste stesse autorità ma che potrebbero presentare un legame con il terrorismo o altre forme gravi di criminalità.

Attualmente l’utilizzo del PNR è promosso in tutto il mondo. Tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU vincolanti per la Svizzera impongono alla comunità internazionale di impiegare i dati dei passeggeri aerei ai fini della prevenzione del terrorismo. La Svizzera, in qualità di membro dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), è tenuta ad adottare gli standard previsti da quest’ultima in materia di PNR.

Con la direttiva (UE) 2016/681 l’Unione europea (UE) ha obbligato gli Stati membri a creare un sistema PNR nazionale. La direttiva non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Tuttavia la Svizzera è interessata dalla sua trasposizione, dato che tutte le imprese di trasporto aereo operanti voli dalla Svizzera verso l’UE e viceversa sono tenute a trasmettere i dati in questione.

Se è vero che i dati PNR dei voli operati dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’UE, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada sono oggi trasmessi alle rispettive autorità competenti, è altresì vero che la Svizzera non può, dal canto suo, trattare in modo sistematico tali dati fintanto che non disporrà di una base legale e di un sistema PNR nazionale.

In assenza di un sistema PNR la Svizzera dispone di meno dati rispetto agli altri Stati Schengen per effettuare controlli all’entrata sul proprio territorio. Vi è pertanto il rischio che persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica possano fare ingresso indisturbati, attraverso la Svizzera, nello spazio Schengen.

L’utilizzo del PNR rappresenta infine per gli Stati Uniti un requisito per la permanenza della Svizzera nel Visa Waiver Program, un programma che consente ai cittadini svizzeri di recarsi negli USA senza visto, per turismo o affari, per una durata massima di 90 giorni.