Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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1 Situazione iniziale

Chi prenota un volo comunica alla compagnia di volo o all’agenzia di viaggio una serie di informazioni che sono in seguito conservate nel rispettivo sistema di prenotazione anche dopo la conclusione del viaggio. Tali informazioni, raggruppate in un set di dati dei passeggeri aerei1 («Passenger Name Record», PNR), forniscono indicazioni non solo sul nome del passeggero e sui suoi dati di contatto (indirizzo di domicilio, telefono e indirizzo di posta elettronica), ma anche sulle modalità di pagamento e su altre persone che viaggiano insieme al passeggero in questione.

In tutto il mondo oltre 60 Paesi hanno già riconosciuto il potenziale del PNR per la sicurezza e utilizzano tali dati quale strumento efficace per combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Ciò consente loro di localizzare tempestivamente gli autori di reati durante i loro spostamenti e di individuarli al momento dell’ingresso o dell’uscita dal Paese nonché di risalire a reti attive a livello internazionale ad esempio nel terrorismo o nella tratta di esseri umani.

Le imprese di trasporto aereo forniscono già oggi i dati PNR relativi ai voli operati dalla Svizzera verso determinati Stati, tra cui gli Stati Uniti d’America. La trasmissione dei dati agli USA si basa sull’Accordo del 23 dicembre 20082, che sostituisce un pertinente accordo del 2003 di durata limitata. Nel giugno 2018 gli USA hanno dichiarato che la permanenza della Svizzera nel «Visa Waiver Program» (VWP) è vincolata al suo utilizzo del PNR. Il VWP consente ai cittadini svizzeri di recarsi negli USA senza visto, per turismo o affari, per una durata massima di 90 giorni.

Inoltre, tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU3, vincolanti anche per la Svizzera, sollecitano la comunità internazionale a rafforzare in tutti gli Stati membri le capacità per raccogliere, diffondere e analizzare i dati PNR.

A livello europeo l’Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), di cui fa parte anche la Svizzera, esorta a utilizzare i dati PNR. L’OSCE definisce il trattamento di dati PNR una misura importante ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati di terrorismo e sostiene gli Stati nella creazione di un sistema PNR nazionale.

In una prima fase, l’Unione europea ha definito il trattamento dei dati dell’«Advance Passenger Information» (dati API), che rappresentano una parte dei dati PNR, all’interno della direttiva (UE) 2004/82/CE (direttiva API)4. La direttiva API è parte dell’acquis di Schengen ed è pertanto vincolante per la Svizzera.

1Per la definizione v. glossario in allegato.

2 RS 0.748.710.933.6

3 Risoluzione 2178 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 7272a sessione del

24 settembre 2014, risoluzione 2396 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 8148a sessione del 21 dicembre 2017, risoluzione 2482 (2019) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 8582a sessione del 19 luglio 2019.

4 Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.