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Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine

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Legge federale Avamprogetto sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2 e 87 della Costituzione federale1,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

a. il trattamento e l’analisi dei dati dei passeggeri aerei di cui all’allegato 1 a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati terroristici e di altri reati gravi;

b. gli obblighi delle imprese di trasporto aereo svizzere ed estere che dispongono di un’autorizzazione di esercizio, o di un’autorizzazione equivalente, per il trasporto aereo a titolo professionale di passeggeri;

c. i compiti e l’organizzazione dell’unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (Unità d’informazione sui passeggeri, UIP).

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto aereo

Art. 2 Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei all’UIP

1Le imprese di trasporto aereo trasmettono all’UIP i dati dei passeggeri aerei per tutti i voli operati:

a. dalla Svizzera verso l’estero;

RS ..........

1RS 101

2FF 20XX …

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